Iva, ritenute sul personale dipendente e assimilato, contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno ma a condizione che vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo dƒ??imposta precedente.
Il decreto liquiditÇÿ prevede un differimento generalizzato a prescindere dalle dimensioni e dallƒ??attivitÇÿ svolta dallƒ??impresa, ma Çù stata posta una nuova condizione di riduzione del volume di fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso periodo dellƒ??anno precedente.
In primo luogo, Çù necessario focalizzare lƒ??aspetto temporale, poichǸ la norma si riferisce ai versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio, e quindi alle prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio.
I tributi oggetto di sospensione sono lƒ??IVA (per i mesi di marzo ed aprile 2020, o per il primo trimestre 2020) e le ritenute (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato) nonchǸ i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).
Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi Çù fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.
Tuttavia, come giÇÿ anticipato, la sospensione prevista dal Decreto LiquiditÇÿ non opera ƒ??a prescindereƒ?, poichǸ Çù richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La contrazione Çù variabile in funzione delle dimensioni dellƒ??impresa, e piÇû in particolare:
- per imprese con ricavi non superiori a 50 milioni nel 2019, Çù necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- per imprese con ricavi superiori a 50 milioni nel 2019, Çù richiesta una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi.
Ç? bene sottolineare che ciascun mese Çù autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si Çù verificato il calo dei componenti positivi.
Per le imprese che hanno iniziato lƒ??attivitÇÿ dopo il 31 marzo 2019, che non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, il differimento spetta in ogni caso.
Per le imprese che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione opera in presenza solamente della contrazione dei ricavi di almeno il 33% (stesso parametro storico di confronto) a prescindere dal volume di ricavi e compensi del 2019.
Infine, per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dallƒ??emergenza sanitaria si applica la sospensione dei versamenti senza considerare la riduzione del volume di ricavi. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.