Fra in numerosi chiarimenti forniti dallƒ??Agenzia delle Entrate nella circolare del 3 aprile 2020 n. 8, alcuni riguardano lƒ??art. 66 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. ƒ??Cura Italiaƒ?) che prevede disposizioni agevolative ƒ??rafforzateƒ? per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dellƒ??emergenza epidemiologica COVID-19, con un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da soggetti non imprenditori, ovvero imprenditori. In entrambi i casi, le agevolazioni spettano per le erogazioni ƒ??effettuate nellƒ??anno 2020ƒ?.
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, lƒ??art. 66 comma 1 del decreto introduce una detrazione dallƒ??imposta lorda (IRPEF o IRES) nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nellƒ??anno 2020, in favore di determinati soggetti al fine di contenere e gestire lƒ??emergenza epidemiologica. La detrazione non puÇý superare i 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito dƒ??impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto allƒ??emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nellƒ??anno 2020, sono deducibili dal reddito dƒ??impresa in misura piena (ciÇý si desume dal richiamo espresso allƒ??art. 27 della L. 133/99). In caso di erogazioni in natura, quindi, i beni ceduti non si considerano destinati a finalitÇÿ estranee allƒ??esercizio dellƒ??impresa (art. 27 comma 2 della L. 133/99).
In considerazione del generale ambito soggettivo dellƒ??agevolazione, dovrebbero poter beneficiare della deduzione:
- gli imprenditori individuali;
- le societÇÿ di persone (snc e sas);
- le societÇÿ di capitali (spa, sapa e srl);
- gli enti commerciali ad essi equiparati;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
In relazione alla deducibilitÇÿ delle erogazioni liberali dal reddito dƒ??impresa, lƒ??Agenzia delle Entrate nella circ. n. 8/2020 ha precisato che la deduzione non Çù parametrata al reddito realizzato. Lƒ??agevolazione, pertanto, spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo dƒ??imposta in cui Çù stata effettuata lƒ??erogazione liberale.
DeducibilitÇÿ anche in presenza di perdita fiscale
Secondo la circolare n. 8/2020 in commento, inoltre, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il DL 18/2020 le donazioni aventi ad oggetto misure di solidarietÇÿ alimentare effettuate:
- dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito dƒ??impresa;
- a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Le donazioni alimentari possono avvenire anche per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui allƒ??art. 27 della L. 133/99, oppure direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autoritÇÿ pubbliche, sono coinvolte nella gestione dellƒ??emergenza COVID-19.
In relazione al trattamento IVA di alcune erogazioni liberali in natura, inoltre, la circ. n. 8/2020 in commento precisa che, seppur lƒ??art. 66 del DL 18/2020 non rinvii espressamente allƒ??art. 6 comma 15 della L. 13 maggio 1999 n. 133 le disposizioni ivi contenute si rendono applicabili ad alcune donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dellƒ??emergenza COVID 19.
Le disposizioni contenute dal citato art. 6 comma 15 della L. 133/99, infatti:
- si estendono esclusivamente alle erogazioni in natura di cui allƒ??art. 66 che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi ed alle condizioni in esso previste. In questi casi la cessione gratuita del bene non Çù gravata da IVA e il donante mantiene il diritto alla detrazione;
- non si applicano a tutte le donazioni effettuate ai sensi dellƒ??art. 66 del DL 18/2020.