Tra le varie disposizioni del DL Cura Italia, si segnala lƒ??articolo 67, che, nella sostanza, ƒ??congelaƒ? soltanto lƒ??attivitÇÿ degli enti impositori, e non anche quella dei contribuenti.
PiÇû nel dettaglio, la norma citata sospende, dallƒ??8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attivitÇÿ di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso ¶®da parte degli uffici degli enti impositori¶¯.
Sulla base di unƒ??interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa esplicito riferimento alle attivitÇÿ ¶®da parte degli uffici degli enti impositori¶¯, deve ritenersi che la sospensione in parola operi esclusivamente in favore degli enti impositori.
Conseguentemente, tenendo anche conto del fatto che la relazione illustrativa non offre alcun chiarimento al riguardo, non sembra residuare alcun dubbio che detta sospensione non ricomprenda i termini relativi alle attivitÇÿ difensive del contribuente, quali, ad esempio, i termini per la presentazione del ricorso o dellƒ??istanza di accertamento con adesione.
Da ultimo, lƒ??articolo 67 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi allƒ??attivitÇÿ di accertamento sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (quindi, il 2015 Çù accertabile sino al 2022).
Anche questa previsione conferma come la disposizione in esame sia fortemente sbilanciata in favore degli enti impositori, prevedendo una proroga di ben due anni a fronte di una sospensione delle attivitÇÿ di qualche settimana.
In definitiva, il prezzo da pagare Çù riservato a professionisti e contribuenti: i primi dovranno fare i ƒ??salti mortaliƒ? per rispettare i termini amministrativi in una situazione emergenziale come questa e i secondi dovranno patire una ƒ??ingiustificataƒ? proroga dei termini di accertamento. Oltre al danno, pure la beffa.