Per effetto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, a partire dal 1 gennaio 2020, per tutti i contribuenti Çù prevista lƒ??entrata in vigore dellƒ??obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi allƒ??Agenzia delle Entrate.
Connessione Internet e Registratori telematici
Lƒ??adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione di una connessione ad Internet. Lƒ??adempimento potrÇÿ essere svolto dagli esercenti attivitÇÿ al dettaglio tramite:
- i c.d. ƒ??registratori telematiciƒ?, giÇÿ sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dellƒ??Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016;
- o i nuovi strumenti, individuati successivamente dallƒ??Agenzia delle entrate, come ad un portale web dedicato (es. il portale ƒ??Fatture e Corrispettiviƒ? accessibile tramite il cassetto fiscale).
CosǪ come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere allƒ??invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonchǸ alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.
In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, lƒ??esercente avrÇÿ 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.
Abrogazione ricevute fiscali e scontrini cartacei
Con lƒ??obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, lƒ??Agenzia delle Entrate ha specificato che non saranno possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica; quindi la documentazione Çù rappresentata o dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente o dalla fattura elettronica. Di conseguenza non sarÇÿ piÇû possibile il rilascio di ricevute fiscali o scontrini cartacei.
Fanno eccezione i casi in cui Çù prevista lƒ??esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, come per esempio gli agricoltori che applicano il regime speciale Iva e il commercio elettronico.
Abrogazione del registro dei corrispettivi
A partire dallƒ??1.1.2020 lƒ??obbligo dellƒ??invio telematico dei corrispettivi Çù accompagnato dallƒ??abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi, con la conseguente eliminazione della ƒ??semplificazioneƒ? di cui allƒ??articolo 2 D.P.R. 696/1996, come ad esempio:
- quanto previsto dalla i), ossia le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonchǸ in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- quanto previsto dalla oo), ossia le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni, tra le quali rientrano anche le cessioni allƒ??interno dellƒ??attivitÇÿ di e-commerce.
Tale conclusione comporta inevitabilmente un cambiamento dal punto di vista procedurale in capo a quei soggetti che, sino al 31.12.2019, hanno ƒ??certificatoƒ? lƒ??operazione con la sola annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni.
Di conseguenza per i soggetti esercenti tali attivitÇÿ, dallƒ??1.7.2019 o dallƒ??1.1.2020, le modalitÇÿ di certificazione dellƒ??operazione, salvi i casi di esonero, saranno:
- lƒ??emissione della fattura in formato elettronico;
- lƒ??emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalitÇÿ telematica.
Prospetto contabile
Anche se il registro dei corrispettivi Çù stato abrogato, ai fini contabili/fiscali occorre predisporre un prospetto riepilogativo dei corrispettivi giornalieri, in quanto non Çù attualmente possibile prelevare i dati dal cassetto fiscale di ogni contribuente e distinguere le diverse tipologie di incasso (contanti, pos, eccƒ?Ý).
Contribuenti Forfettari
Salvo proroghe degli ultimi giorni, al momento non sono esonerati dallƒ??invio dei corrispettivi telematici i contribuenti in regime forfettario.
Soluzioni operative
A seconda della tipologia di attivitÇÿ, si consigliano le seguenti soluzioni operative:
1) Commercio al dettaglio: tali soggetti dovranno sostituire il registro di cassa attuale con un registratore di cassa telematico ed annottare il totale giornaliero su un prospetto non fiscale da consegnare al commercialista.
2) Esercenti e Artigiani con locale: per tali soggetti, anche se in precedenza utilizzavano le ricevute fiscali (es. parrucchieri, estetiste, eccƒ?Ý), si consiglia di dotarsi di registratore di cassa telematico ed annottare il totale giornaliero su un prospetto non fiscale da consegnare al commercialista.
3) Esercenti e Artigiani fuori da un locale: considerata lƒ??impossibilitÇÿ di portare con sǸ un registratore di cassa fuori dal locale, si consiglia di emettere una fattura elettronica entro 12 giorni dallƒ??effettuazione della prestazione e di rilasciare al cliente una ƒ??fattura di cortesiaƒ?.
Per tutte e tre le tipologie, in alternativa Çù possibile rilasciare ƒ??ricevute di cortesiaƒ? ed inviare giornalmente il totale giornaliero tramite il portale ƒ??Fatture e Corrispettiviƒ? (soluzione non consigliata).
Credito dƒ??imposta per i commercianti
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, lƒ??acquisto o lƒ??adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, Çù stato previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.
Il contributo Çù concesso allƒ??esercente come credito dƒ??imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dellƒ??IVA successiva al mese in cui Çù registrata la fattura relativa allƒ??acquisto o allƒ??adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato con modalitÇÿ tracciabile il relativo corrispettivo.
Per l’utilizzo del credito, lƒ??Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ƒ??6899ƒ?.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dellƒ??anno dƒ??imposta in cui Çù stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni dƒ??imposta successivi, fino a quando se ne conclude lƒ??utilizzo.
Sanzioni
In caso di corretta certificazione dellƒ??operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa Çù stabilita da un minimo di ƒ?ª 250 ad un massimo di ƒ?ª 2.000.
Restano valide le sanzioni giÇÿ previste per la mancata emissione di scontrini fiscali e per lƒ??emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.