Con due risposte ad interpello lƒ??Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici (artt. 14 e 16 del DL n. 63/2013).
Lƒ??Amministrazione finanziaria, in particolare, mantiene una posizione rigida con riguardo agli ƒ??altri soggetti privatiƒ? a cui Çù possibile cedere il bonus fiscale e che, secondo unƒ??interpretazione della norma, vorrebbe che gli ƒ??altri soggetti privatiƒ? cui viene ceduta la detrazione debbano avere un collegamento con lƒ??intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto allƒ??agevolazione (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 23 luglio 2018 n. 17, le risposte ad interpello dellƒ??Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2018 n. 56 e 5 novembre 2018 n. 61 e la circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 n. 13).
Nella risposta ad interpello n. 247 di ieri, infatti, viene negata la possibilitÇÿ di cedere il c.d. ecobonus ad una srl della quale il contribuente che ha eseguito gli interventi Çù amministratore e socio.
Secondo lƒ??Agenzia il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilitÇÿ del credito corrispondente alla detrazione, non si ravvisa nel solo fatto che il contribuente, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni, sia socio e amministratore della societÇÿ.
Al riguardo, si ricorda che proprio nella circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2018 Çù stato precisato che:
– se il fornitore del servizio si avvale di un subappaltatore per eseguire lƒ??opera, la detrazione puÇý essere ceduta anche a favore di questƒ??ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire lƒ??opera;
– possono ricevere il bonus anche le imprese che, pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, rientrano nello stesso contratto di appalto stipulato per lƒ??esecuzione degli interventi agevolabili da parte di altri soggetti;
– gli ƒ??altri soggetti privatiƒ? cui viene ceduta la detrazione devono avere un collegamento con lƒ??intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto allƒ??agevolazione (tale collegamento deve essere valutato con riferimento sia alla cessione originaria che a quella successiva).
Ulteriore requisito della ƒ??terzietÇÿƒ?
Tutto ciÇý ribadito e confermato, nella risposta ad interpello n. 249 di ieri vengono introdotti altri paletti che non consentono di cedere nǸ il c.d. ecobonus nǸ il c.d. sismabonus.
La fattispecie oggetto di analisi riguarda, infatti, il contribuente/persona fisica che per la realizzazione degli interventi si avvale di una impresa individuale la quale subappalta alcuni lavori ad unƒ??altra impresa individuale di cui lo stesso contribuente Çù il titolare.
In questo caso, precisa lƒ??Agenzia, seppur la cessione sia ƒ??astrattamente ammissibileƒ? secondo i chiarimenti di cui si Çù detto, con tale cessione si realizzerbbe una trasformazione della detrazione (spettante a chi ha sostenuto le spese per lƒ??intervento di riqualificazione energetica e antisismici) utilizzabile fino a concorrenza dellƒ??imposta lorda, in credito dƒ??imposta che Çù invece utilizzabile in compensazione.
La cessione della detrazione alla ditta individuale subappaltatrice da parte dello stesso soggetto non Çù quindi possibile in quanto verrebbe meno, secondo lƒ??Amministrazione finanziaria, il ƒ??requisito della ¶®terzietÇÿ¶¯ richiesto dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionariƒ?.