Per effetto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, a partire dal 1 luglio 2019, per alcuni contribuenti Çù prevista lƒ??entrata in vigore dellƒ??obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi allƒ??Agenzia delle Entrate.
La decorrenza di tale nuovo obbligo Çù differenziata a seconda dellƒ??ammontare del volume dƒ??affari realizzato. Infatti, lƒ??obbligo sussiste rispettivamente:
- dal 1 luglio 2019, per i soggetti con un volume dƒ??affari superiore ad ƒ?ª 400.000;
- dal 1 gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dallƒ??ammontare del volume dƒ??affari.
Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che Çù necessario verificare il volume dƒ??affari al 31.12.2018, emergente dal modello Iva 2019.
Registratori telematici
Lƒ??adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attivitÇÿ al dettaglio:
- dei c.d. ƒ??registratori telematiciƒ?, giÇÿ sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dellƒ??Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016;
- o di nuovi strumenti, individuati successivamente dallƒ??Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.
CosǪ come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere allƒ??invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonchǸ alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.
In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, lƒ??esercente avrÇÿ 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.
Abrogazione ricevute fiscali e scontrini cartacei
Con lƒ??obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, lƒ??Agenzia delle Entrate ha specificato che non saranno possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica; quindi la documentazione Çù rappresentata o dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente o dalla fattura elettronica. Di conseguenza non sarÇÿ piÇû possibile il rilascio di ricevute fiscali o scontrini cartacei.
Fanno eccezione i casi in cui Çù prevista lƒ??esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, come per esempio gli agricoltori che applicano il regime speciale Iva.
Abrogazione del registro dei corrispettivi
A partire dallƒ??1.1.2020 lƒ??obbligo dellƒ??invio telematico dei corrispettiviƒ?? Çù accompagnato dallƒ??abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi, con la conseguente eliminazione della ƒ??semplificazioneƒ? di cui allƒ??articolo 2 D.P.R. 696/1996, come ad esempio:
- quanto previsto dalla i), ossia le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonchǸ in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- quanto previsto dalla oo), ossia le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni, tra le quali rientrano anche le cessioni allƒ??interno dellƒ??attivitÇÿ di e-commerce.
Tale conclusione comporta inevitabilmente un cambiamento dal punto di vista procedurale in capo a quei soggetti che, sino al 31.12.2019, hanno ƒ??certificatoƒ? lƒ??operazione con la sola annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni.
Di conseguenza per i soggetti esercenti tali attivitÇÿ, dallƒ??1.7.2019 o dallƒ??1.1.2020, le modalitÇÿ di certificazione dellƒ??operazione, salvi i casi di esonero, saranno:
- lƒ??emissione della fattura in formato elettronico;
- lƒ??emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalitÇÿ telematica.
Credito dƒ??imposta per i commercianti
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, lƒ??acquisto o lƒ??adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, Çù stato previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.
Il contributo Çù concesso allƒ??esercente come credito dƒ??imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dellƒ??IVA successiva al mese in cui Çù registrata la fattura relativa allƒ??acquisto o allƒ??adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato con modalitÇÿ tracciabile il relativo corrispettivo.
Per l’utilizzo del credito, lƒ??Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ƒ??6899ƒ?.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dellƒ??anno dƒ??imposta in cui Çù stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni dƒ??imposta successivi, fino a quando se ne conclude lƒ??utilizzo.
Sanzioni
In caso di corretta certificazione dellƒ??operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa Çù stabilita da un minimo di ƒ?ª 250 ad un massimo di ƒ?ª 2.000.
Restano valide le sanzioni giÇÿ previste per la mancata emissione di scontrini fiscali e per lƒ??emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.