Lƒ??Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet le bozze del modello e delle istruzioni del 730/2019: tra le principali novitÇÿ troviamo la nuova detrazione ƒ??bonus verdeƒ?, introdotta dalla Legge di bilancio 2018 e prorogata, fino al 31.12.2019, dalla Legge di bilancio 2019.
In particolare lƒ??articolo 1, comma 12, L. 205/2017 prevede la possibilitÇÿ di detrarre, nella misura del 36% e nel limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per
- la ƒ??sistemazione a verdeƒ? di aree scoperte private di edifici esistenti, unitÇÿ immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese che possono beneficiare della detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse allƒ??esecuzione di tali interventi.
Nellƒ??ambito delle tipologie di interventi lƒ??Agenzia delle entrate ha chiarito sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo allƒ??intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dellƒ??esistente. Pertanto, anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi Çù agevolabile a condizione che faccia parte di un piÇû ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
Inoltre Çù stato precisato che non possono essere ammesse alla detrazione le spese sostenute per la manutenzione annuale dei giardini preesistenti, in considerazione del fatto che ƒ??le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili solo se connesse agli interventi di ƒ??sistemazione a verdeƒ? di aree scoperte private o condominiali di edifici esistentiƒ?.
Ai sensi del citato comma 12 lƒ??agevolazione in esame consiste in una detrazione ai fini Irpef; non spetta quindi ai soggetti Ires. Possono quindi fruire della detrazione coloro che possiedono lƒ??unitÇÿ immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in base a un titolo di proprietÇÿ (compresa la nuda proprietÇÿ) o in base ad un diritto reale di godimento, quale lƒ??uso, lƒ??usufrutto, lƒ??abitazione o il diritto di superficie.
Parimenti possono beneficiare della detrazione, anche coloro che detengono lƒ??unitÇÿ immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un contratto di locazione o di comodato. La detrazione spetta ai soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.
Data lƒ??analogia tra il comma 12 e lƒ??articolo 16-bis Tuir che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si ritiene che tra i soggetti beneficiari della detrazione possono essere ricompresi anche gli imprenditori individuali, le societÇÿ semplici e le societÇÿ di persone; se lƒ??intervento Çù realizzato su unitÇÿ immobiliari residenziali adibite promiscuamente allƒ??esercizio dellƒ??arte o della professione, ovvero allƒ??esercizio dellƒ??attivitÇÿ commerciale, la detrazione spettante Çù ridotta al 50%.
Lƒ??agevolazione viene riconosciuta per interventi su edifici esistenti e non risultano quindi agevolabili le spese sostenute per interventi su aree scoperte di immobili in costruzione; inoltre la detrazione setta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis cod. civ..
La detrazione, nella misura del 36%, Çù fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 5.000 euro per unitÇÿ immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nellƒ??anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Conseguentemente, la detrazione Irpef massima ottenibile sarÇÿ pari a 1.800 euro da ripartire in dieci rate annuali di pari importo (ossia 180 euro allƒ??anno).
Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali la detrazione spetta fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unitÇÿ immobiliare ad uso abitativo: in tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilitÇÿ delle operazioni: sul punto lƒ??Agenzia ha chiarito che i pagamenti possano essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalitÇÿ informatizzate quali, ad esempio, carte di credito, bancomat e bonifici.
Si precisa poi che trovano applicazione, anche per il bonus verde, le disposizioni contenute nellƒ??articolo 16-bis, commi 6 e 8, Tuir, pertanto:
- la detrazione Çù cumulabile con le agevolazioni giÇÿ previste sugli immobili oggetto di vincoloai sensi del Lgs. 42/2004 ridotte nella misura del 50%;
- in caso di vendita dellƒ??unitÇÿ immobiliare sulla quale Çù stato realizzato lƒ??intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte Çù trasferitaper i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, allƒ??acquirente persona fisica dellƒ??unitÇÿ immobiliare. In caso di decesso dellƒ??avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente allƒ??erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.