Le disposizioni relative alla fatturazione elettronica dei soggetti in regime 398-91 prevedono per tali soggetti che, nel periodo dƒ??imposta precedente, hanno conseguito dallƒ??esercizio di attivitÇÿ commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000 (lƒ??attivitÇÿ di sponsorizzazione e pubblicitÇÿ rientra tra i ricavi commerciali), lƒ??esonero dagli obblighi di emissione di fattura in formato elettronico.
Gli stessi, al pari dei contribuenti in regime di vantaggio e dei contribuenti forfettari, potranno continuare ad emettere fattura in formato analogico (cartaceo).
Nel caso di superamento della soglia di 65.000 euro di proventi commerciali (nel periodo di imposta precedente), lƒ??ente/ associazione sportiva dilettantistica in regime opzionale 398/1991, dovrÇÿ assicurarsi che la fattura sia emessa per suo conto dal cessionario o committente della ASD per conto dellƒ??associazione o soggetto equiparato.
In concreto, sarÇÿ ƒ??il clienteƒ? della ASD a predisporre e trasmettere la fattura elettronica al sistema di Interscambio.
Il soggetto obbligato alla trasmissione (ossia il cliente della ASD) dovrÇÿ indicare nel campo Cedente/Prestatore i dati del soggetto fornitore (quindi lƒ??ASD), mentre nel campo del Cessionario dovranno essere indicati i dati del cliente, ovvero del soggetto che Çù tenuto alla trasmissione del documento di Interscambio per conto della ASD.
Dal punto di vista contabile la ASD o assimilato dovrÇÿ assicurarsi che la fattura sia stata emessa dal soggetto cessionario o committente. Infatti potrÇÿ richiedere una copia della fattura emessa per suo conto, oppure verificare la presenza della stessa nella propria area di Fatture e Corrispettivi, area nella quale il SDI depositerÇÿ il file XML.
Infine, come chiarito dallƒ??Agenzia delle Entrate in data 15/01/2019, il soggetto in 398/1991 puÇý emettere direttamente la fattura elettronica, evitando cosǪ lƒ??incombenza a carico del proprio cessionario/committente.