Con il decreto fiscale 119/2018 Çù stata approvata la proroga al 30 giugno 2022 lƒ??applicazione del meccanismo dellƒ??inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA.
Si ricorda che lƒ??adempimento dellƒ??imposta secondo il meccanismo dellƒ??inversione contabile, ai sensi dellƒ??articolo 17, quinto comma, del D.P.R. 633/72, comporta che gli obblighi relativi allƒ??applicazione dellƒ??IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
Lƒ??articolo 17, sesto comma del D.P.R. 633/72, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) riporta le categorie di beni e servizi per le quali lƒ??Italia ha inteso far uso della deroga, cioÇù:
- le cessioni di telefoni cellulari (ƒ??apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governativeƒ?), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari;
- le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unitÇÿ centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE);
- i trasferimenti di altre unitÇÿ che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e allƒ??energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.