Lƒ??Agenzia delle Entrate Çù intervenuta sul tema della fatturazione elettronica fornendo chiarimenti con la circolare 8/E/2018 e con il provvedimento n. 89757/2018.
Mentre la circolare si concentra sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalitÇÿ di pagamento e fatturazione, il provvedimento si occupa, piÇû in generale, delle regole di emissione e ricezione delle fatture elettroniche.
Si riportano i piÇû rilevanti chiarimenti forniti.
La circolare 8/E/2018
In considerazione dellƒ??approssimarsi del 1¶ø luglio 2018, e, quindi, dellƒ??introduzione dellƒ??obbligo di fatturazione elettronica per le ƒ??cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motoriƒ?, lƒ??Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sul punto con la circolare 8/E/2018.
Viene quindi precisato che:
1. lƒ??obbligo di fatturazione elettronica nel periodo 01.07.2018-31.12.2018 riguarderÇÿ esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione. Restano invece momentaneamente fuori dalla nuova disciplina, ad esempio, le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere;
2. sono esonerati dallƒ??obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per lƒ??imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitÇÿ;
3. la fattura elettronica dovrÇÿ essere emessa secondo le ordinarie regole, le quali, non prevedono lƒ??indicazione di elementi come ad esempio la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la ƒ??scheda carburanteƒ?. Pertanto, i richiamati elementi (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, salvo che il contribuente non ritenga comunque opportuno esporli per esigenze gestionali;
4. se sono effettuate piÇû operazioni, tutte da esporre in unƒ??unica fattura, ma solo alcune di esse soggette allƒ??obbligo di fatturazione elettronica, questƒ??ultima forma si rende obbligatoria per lƒ??intero documento;
5. potrÇÿ essere emessa in formato elettronico anche la fattura differita, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o da altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti;
6. la detraibilitÇÿ dellƒ??Iva e la deducibilitÇÿ del costo sarÇÿ subordinata al ricorso di strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, assegno, carte di credito e prepagate).
Il provvedimento n. 89757/2018
Il provvedimento annuncia importanti novitÇÿ finalizzate a semplificare il processo di emissione e gestione della e-fattura.
Oltre ad un software installabile su PC, una procedura web e unƒ??app per la predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, sarÇÿ infatti fornito un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per lƒ??acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del cessionario/committente e del relativo ƒ??indirizzo telematicoƒ?.
Per il recapito della fattura elettronica, infatti, lƒ??Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione ƒ??dellƒ??indirizzo telematicoƒ? (una Pec o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.
Se il contribuente ha effettuato la registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate al suddetto indirizzo telematico. Inoltre, nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito non fosse possibile (ad esempio, perchǸ la casella Pec Çù piena), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dellƒ??Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Questƒ??ultimo dovrÇÿ quindi tempestivamente avvisare il suo cliente che la fattura Çù disponibile nellƒ??area riservata, ricorrendo ovviamente ad altri mezzi.
Nel caso in cui, invece, la fattura elettronica Çù destinata ad un consumatore finale, ad un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dellƒ??agricoltura, lƒ??emittente puÇý valorizzare il campo ƒ??CodiceDestinatarioƒ? con il codice convenzionale e la fattura sarÇÿ recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dellƒ??Agenzia delle entrate. Al cliente consumatore finale dovrÇÿ comunque essere rilasciata una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
La stessa procedura sarÇÿ poi estesa anche ai casi in cui il cessionario/committente non sia riuscito a dotarsi di casella Pec o non abbia attivato il canale telematico ƒ??web serviceƒ? o FTP con SdI, oppure non abbia fatto ricorso ad un intermediario in grado di ricevere fatture per suo conto. A seguito della messa a disposizione della fattura nellƒ??area web, il cedente/prestatore dovrÇÿ tempestivamente comunicare al cessionario/committente che la fattura Çù acquisibile nellƒ??area autenticata.
Nel provvedimento si precisa tuttavia che le fatture elettroniche sono consultabili e acquisibili solo dallƒ??utente ovvero da un suo intermediario delegato; in caso di attivitÇÿ di controllo, lƒ??Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.
Viene infine previsto che, con riferimento alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti devono trasmettere, entro lƒ??ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante lƒ??operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, lƒ??aliquota Iva applicata e lƒ??imposta ovvero, se lƒ??operazione non comporta lƒ??annotazione dellƒ??imposta nel documento, la tipologia dellƒ??operazione. La comunicazione in oggetto si configura come meramente facoltativa in tutti i casi in cui sia stata emessa una bolletta doganale o sono state emesse/ricevute fatture elettroniche.