Il decreto legislativo 79/2011 sancisce lƒ??applicabilitÇÿ in materia di ƒ??locazioni turisticheƒ? delle disposizioni del codice civile disciplinanti la locazione. In sostanza trovano applicazione, sia per il locatore che per il conduttore, le norme previste per il contratto di locazione.
Pertanto il locatore Çù obbligato a consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenendola in stato da servire allƒ??uso e garantendone il pacifico godimento durante la locazione (articolo 1575 cod. civ.). Il locatore deve provvedere alle riparazioni necessarie, tranne quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (articolo 1576 cod. civ.).
Inoltre qualora al momento della consegna della cosa locata sono riscontrabili vizi che diminuiscono in modo apprezzabile lƒ??idoneitÇÿ allƒ??uso, il conduttore puÇý domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo; il locatore Çù inoltre tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti da vizi della cosa. Il conduttore dovrÇÿ servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia e rispettando lƒ??uso stabilito nel contratto.
Anche per i contratti di locazione turistica ricorre lƒ??obbligo della forma scritta sancito dallƒ??articolo 1, comma 4, L. 431/1998, perÇý la registrazione Çù necessaria solo nel caso in cui la durata sia superiore a 30 giorni. In assenza di registrazione si deve comunicare i dati dei soggetti ospitati alla Questura competente.
Infine in via generale il contratto di locazione turistica non prevede la fornitura di servizi accessori, quali ad esempio la pulizia dei locali e cambi di biancheria (Cass. 6502 del 20/3/2014). Tuttavia la manovra correttiva convertita nella L. 96/2017 Çù intervenuta sul punto, stabilendo che tra le attivitÇÿ non svolte in regime di impresa vi rientrano i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia locali.