Una nota societÇÿ avellinese operante nel settore dei media e della comunicazione Çù stata oggetto da parte dellƒ??Agenzia delle Entrate di Avellino di attivitÇÿ di accertamento, con la quale era stata contestata la non inerenza e la non deducibilitÇÿ di alcune spese pubblicitarie, sostenute in favore di una Associazione Sportiva Dilettantistica militante nel locale campionato di calcio dilettantistico. La prestazione pubblicitaria in questione consisteva nellƒ??esposizione sul campo da gioco di una serie di striscioni pubblicitari, riportanti la denominazione sociale, il logo, i prodotti ed i servizi offerti dalla societÇÿ committente.
Secondo lƒ??Ufficio la ripresa fiscale era giustificata dal ristretto ambito locale e dallo scarso numero di spettatori raggiungibili dal messaggio pubblicitario, nonchǸ dalla presunta anti economicitÇÿ delle spese pubblicitarie rispetto al fatturato della societÇÿ committente.
Il contribuente, avvalendosi della difesa dello Studio Castellano, ha contestato le maggiori pretese dellƒ??Ufficio ottenendo una piena vittoria in sede di contenzioso tributario. La CTP di Avellino nella sentenza sottolinea che le spese di pubblicitÇÿ erogate in favore di associazioni sportive dilettantistiche e societÇÿ sportive dilettantistiche sono interamente deducibili sino ad euro 200.000,00 per effetto della presunzione assoluta di deducibilitÇÿ ed inerenza sancita dallƒ??art. 90, comma 8, legge n. 289/2002.
Infatti alla luce di tale norma le spese di pubblicitÇÿ sono inerenti ed interamente deducibili nel caso in cui ƒ??il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistiche e sia stato rispettato il quantitativo di spese e la sponsorizzazione miri a promuovere lƒ??immagine ed i prodotti dello sponsor, ed il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attivitÇÿ promozionaleƒ?.
Infine anche sullƒ??aspetto dellƒ??anti economicitÇÿ secondo il Collegio Avellinese Çù sufficiente che la spesa pubblicitaria sia correlata allƒ??impresa e sostenuta col fine di svolgere unƒ??attivitÇÿ potenzialmente idonea a produrre utile; di conseguenza non Çù necessario un legame diretto e preciso con il reddito prodotto.