Con la sentenza numero 656/2018 pronunciata il 21/06/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino si Çù espressa sul tema degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di societÇÿ cancellate dal Registro delle Imprese, e la conseguente responsabilitÇÿ dei soci. Un tema molto discusso negli ultimi anni che vede lƒ??Agenzia delle Entrate notificare avvisi di accertamento a soggetti giuridicamente inesistenti da anni.
Nel caso in esame lƒ??Agenzia delle Entrate ha notificato nel 2017 nei confronti di due soci di una societÇÿ a responsabilitÇÿ limitata un atto di recupero con il quale pretendeva il pagamento di somme relative ad un presunto utilizzo illegittimo in compensazione di crediti IRAP del 2011 da parte della societÇÿ. Tali atti di recupero sono la conseguenza dellƒ??avviso di accertamento precedentemente effettuato nei confronti della societÇÿ.
Con la proposizione tempestiva del ricorso, oltre a vari motivi di diritto e di merito, Çù stata contestata la nullitÇÿ dellƒ??avviso di accertamento in quanto emesso nei confronti di un soggetto giuridico inesistente, poichǸ cancellato dal Registro delle Imprese nel 2012. In aggiunta Çù stata rimarcata anche lƒ??assenza di responsabilitÇÿ da parte dei soci per i debiti della societÇÿ cancellata, poichǸ a norma dellƒ??articolo 2495 comma 2 del codice civile non vi Çù stata attribuzione di somme in favore di questƒ??ultimi in sede di liquidazione e di riparto finale.
In primis il Collegio Avellinese rileva che il thema decidendum dipende dallƒ??accertamento effettuato nei confronti della societÇÿ, il quale costituisce il presupposto dei successivi atti di recupero notificati ai soci. Sul punto si Çù giÇÿ pronunciata la CTP di Avellino, annullandolo lƒ??atto in questione poichÇù notificato nei confronti di societÇÿ estinta nel 2012. I giudici condividendo in pieno tale valutazione, hanno provveduto ad annullare anche gli atti di recupero notificati ai soci.
Il Collegio accogliendo in pieno le ragioni del contribuente si Çù allineato allƒ??orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui non vi Çù alcun dubbio che in seguito allƒ??approvazione del bilancio finale di liquidazione e della cancellazione dal Registro delle Imprese si verifica lƒ??estinzione delle societÇÿ di capitali. Inoltre nelle motivazioni della sentenza si precisa che la norma[1], che prevede il differimento quinquennale degli effetti dellƒ??estinzione delle societÇÿ derivanti dallƒ??art. 2495 co. 2 c.c., non ha efficacia retroattiva poichǸ priva di natura interpretativa e trova applicazione soltanto nei casi in cui la cancellazione della societÇÿ sia avvenuta nella vigenza del D. Lgs. n. 175/2014.
[1] Art. 28 comma 4 del D. Lgs. 21.11.2014 n. 175