Il Comune di Ariano Irpino con apposito avviso di accertamento ai danni di un imprenditore agricolo arianese ha richiesto il pagamento della TARSU (Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani) per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 su immobili agricoli adibiti a stalla, fienile, legnaia, pollaio e deposito attrezzi.
La somma totale richiesta è stata di € 3.567,00, comprensivo di addizionali, sanzioni, interessi e spese di notifica.
Il contribuente arianese si è rivolto allo Studio Castellano che, dopo aver analizzato l’avviso di accertamento, ha preparato un ricorso contro il Comune.
La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino ha accolto parzialmente il ricorso, assimilando i rifiuti agricoli a quelli urbani e dichiarando dovuta la TARSU per gli anni accertati con l’applicazione della riduzione del 60% e riducendo le sanzioni in misura proporzionale, in quanto l’immobile, in base al regolamento del Comune, si trova in una “zona non servita”.
La CTP non ha accolto l’eccezione del contribuente relativa alla richiesta di detassazione per attività agricole produttori di rifiuti speciali in quanto, secondo i giudici di primo grado, i rifiuti provenienti da impresa agricola su fondo rustico e relative pertinenze sono assimilabili ai rifiuti urbani.
A seguito della sentenza di primo grado, il contribuente ha presentato un’istanza al Comune di Ariano Irpino, con la quale ha richiesto di conferire le materie fecali, la paglia, i residui di legno e i ricambi d’olio nei raccoglitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L’Ufficio Tecnico del Comune ha risposto che tali tipologie di rifiuti non rientrano tra quelli urbani e, quindi, non è possibile la loro raccolta presso i raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
Sulla base di questi nuovi elementi e della giurisprudenza di merito, lo Studio Castellano ha presentato appello presso Commissione Tributaria Regionale.
La CTR di Napoli ha accolto in pieno l’appello del contribuente ed ha annullato l’avviso di accertamento del Comune di Ariano Irpino. Secondo i giudici d’appello si devono applicare l’art. 10-bis della L. 441/1987 e l’art. 184 c.3 del D.Lgs. 152/2006, per cui i rifiuti dell’attività agricola sono considerati speciali e non equiparabili a quelli urbani. Di conseguenza gli immobili in questione, pacificamente agricoli trattandosi di stalla, fienile, legnaia, pollaio e deposito attrezzi, non sono soggetti a TARSU.
Di conseguenza, l’avviso di accertamento del Comune di Ariano Irpino ai fini TARSU è stato dichiarato nullo ed illegittimo.