Come ogni anno, contestualmente al versamento del primo acconto d’imposta sui redditi, fissato al 30 GIUGNO, scade il pagamento del “Diritto Camerale a favore delle Camere di Commercio”.
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine naturale del 30 giugno, può essere prorogato al 30 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare il versamento va effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, sempre in coincidenza con il versamento del primo acconto di imposta. Anche in questo caso è possibile prorogare di 30 giorni il pagamento, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
1) SOGGETTI OBBLIGATI
Hanno l’obbligo di effettuare il versamento del diritto i soggetti iscritti al registro delle imprese o annotati nella sezione speciale al 1° Gennaio dell’anno in corso (i soggetti iscritti successivamente versano il diritto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione).
2) MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento del diritto va eseguito esclusivamente utilizzando il modello di pagamento ufficiale F24 ed è compensabile con altri tributi.
Deve essere compilata la sezione “IMU ed altri tributi”: il codice Ente da indicare è la sigla della provincia della CCIAA; il codice tributo da utilizzarsi è “3850”; l’anno da indicare è quello corrente.
3) GLI IMPORTI
Gli importi variano:
- in relazione alle soglie di fatturato e alle relative aliquote per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- per quanto concerne le unità produttive locali e sedi secondarie di aziende con “cittadinanza estera”;
- in merito alla differenziazione tariffaria tra diverse tipologie di ragione sociale.
- Si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2018.
MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE |
Sede |
Unità locale |
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA |
|
|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione |
44 |
8.80 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria |
100 |
20 |
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA |
|
|
Società semplici non agricole |
100 |
20 |
Società semplici agricole |
50 |
10 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 |
100 |
20 |
Soggetti iscritti al REA |
15 |
|
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO |
|
|
per ciascuna unità locale/sede secondaria |
55 |
|
Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2017 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:
Fasce e aliquote |
||
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) |
ALIQUOTE |
|
da euro |
a euro |
|
0 |
100.000 |
200 |
100.000 |
250.000 |
0.015% |
250.000 |
500.000 |
0.013% |
500.000 |
1.000.000 |
0.010% |
1.000.000 |
10.000.000 |
0.009% |
10.000.000 |
35.000.000 |
0.005% |
35.000.000 |
50.000.000 |
0.003% |
50.000.000 |
oltre i 50.000.000 |
0.001% (fino a massimo 40.000) |
Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00. Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell’esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota n. 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.
4) UNITÀ LOCALI
- Le imprese che hanno anche unità locali all’1/1 dell’anno in corso devono, in aggiunta, pagare un importo, per ogni unità, pari al 20 % di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200.
- Le unità locali di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l’unità locale, un diritto annuale pari a € 110.
- Le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede secondaria, un diritto annuale pari a € 110.
5) SANZIONI
Nei casi di tardivo e di omesso versamento troverà applicazione la sanzione, rispettivamente, del 10% e del 100%.