Il sisma bonus è una detrazione fiscale introdotta con la scorsa legge di stabilità 2018 ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.
Si tratta di un’agevolazione che consente ai contribuenti di ottenere una detrazione fiscale Irpef di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni ed immobili per attività produttive. Il sisma bonus è in vigore fino alle spese sostenute al 31 dicembre 2021.
Che cos’è il Sisma bonus 2018?
Il sisma bonus 2018 è una agevolazione introdotta a partire dal 2018 e che prevede la possibilità di fruire di un’importante detrazione fiscale sugli interventi di adeguamento sismico delle case, degli immobili delle attività produttive e dei condomini. Ecco le novità sisma bonus:
1) Bonus terremoto: per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, è prevista una detrazione pari al 50% delle spese per una soglia massima di spesa di 96 mila euro da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese.
2) Nuovo Sisma bonus: a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2021, le famiglie e le imprese, che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, spetta:
- Sisma bonus con detrazione spese al 70%: se c’è il passaggio ad una classe inferiore di rischio terremoto;
- Sisma bonus con detrazione all’80% se i lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio.
3) Sisma bonus condomini: fino 31 dicembre 2021, per gli interventi di riduzione rischio sismico effettuati sulle parti comuni dei condomini e intero edificio, spetta:
- sisma bonus con detrazione del 75% se gli interventi portano al passaggio di una classe inferiore;
- sisma bonus con detrazione fino all’85% se il passaggio è di due classi.
Requisiti:
Innanzitutto va detto che per fruire della nuova detrazione fiscale che fa salire lo sconto Irpef dal 50% al 70 e 80% per le case e al 75% e all’80% per i condomini, occorre che:
- I lavori di adeguamento sismico devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021;
- I lavori eseguiti devono determinare una riduzione di rischio sismico di 1 classe o 2 classi;
- Gli interventi antisismici devono essere eseguiti su: case private, per cui prime e seconde case, immobili adibiti ad attività produttiva e condomini. Siamo in attesa di conoscere i nuovi requisiti sisma bonus 2018 introdotti dalla nuova Legge di Stabilità 2018.
- Gli immobili oggetto di intervento e detrazione, devono essere ubicati nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
- La spesa massima agevolabile non deve superare i 96.000 euro, ivi comprese le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
- Lo sconto sisma bonus, deve essere recuperato non in 10 anni ma in 5 quote annuali di pari importo;
- Il credito d’imposta può essere ceduto a soggetti terzi o all’impresa, in modo tale da permettere ai condomini incapienti, di poter fruire dell’agevolazione, le modalità di concessione e cessione del credito, saranno poi chiarite dall’Agenzia delle Entrate.
Beneficiari
La detrazione sisma bonus 2018 prima e seconda casa, spetta a tutti i cittadini che eseguono interventi di adeguamento sismico sull’abitazione, sia essa adibita ad abitazione principale che a seconda casa.
- Per fruire dell’agevolazione sisma bonus, occorre che l’immobile sia ubicato all’interno della zona 1, 2 o 3 e che i lavori di adeguamento, siano tali da determinare una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi. Per cui, maggiore è la riduzione del pericolo terremoto, e maggiore è la detrazione fruibile, visto che se il rischio di riduce di 1 classe, spetta un a detrazione pari al 70%, mentre se lo si riduce di 2 classi, la detrazione è pari all’80%.
- Il tetto di spesa per la nuova detrazione è fissato a 96.000 euro, nelle quali vi rientrano come spese detraibili, anche quelle per la classificazione e verifica sismica.
- Va ricordato, inoltre, che il sisma bonus è fruibile a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 2021, che è valido sia per i condomini che per le abitazioni singole e le attività produttive e si può detrarre, e quindi recuperare, in 5 anni anziché in 10.
Elenco comuni a rischio sismico:
Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, si è provveduto a raggruppare in 4 categorie diverse, il rischio sismico dei comuni italiani, sulla base non solo della frequenza e della violenza dei terremoti ma anche del cd. PGA, ovvero, il picco di accelerazione al suolo [g], usato per valutare l’ampiezza del moto sismico.
In base a tale provvedimento, pertanto, ecco quali sono le zone 1, 2 e 3 a rischio sismico:
- Zona 1 – Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA oltre 0,25g.]
- Zona 2 – Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], vi rientrano 2.345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;
- Zona 3 – Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i Comuni che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti.
- Zona 4 – Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al verificarsi di eventi sismici.
Cessione del credito d’imposta
Per i lavori condominiali, inoltre, viene prevista la possibilità, per ogni condomino, di cedere la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito di successiva rivendita dello stesso beneficio.
Anche in caso di acquisto case antisismiche, in alternativa alla detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, è prevista la facoltà dell’acquirente di optare per la cessione del credito di imposta, corrispondente all’importo detraibile secondo quando previsto dalla legge. Il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari finanziari).
Si ricorda che il credito d’imposta:
- può essere ceduto da parte di tutti i possibili beneficiari della detrazione, ivi compresi coloro che in concreto non potrebbero fruirne poiché «non tenuti al versamento dell’imposta» (ad es. i soggetti “incapienti”), ed i cessionari del credito
- può essere oggetto di successiva cessione da parte del cessionario
Il condomino può cedere l’intera detrazione a lui spettante, che può essere calcolata, alternativamente:
- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile
- tenuto conto delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, sempre per la propria quota a lui riferibile
Il cessionario può ricedere a sua volta, in tutto o in parte, il credito d’imposta ottenuto dal condomino, a condizione che questo sia divenuto “disponibile”.
Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito con il pagamento della parte di spesa non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Inoltre, il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Infine, in caso di verifiche fiscali che accertino la mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti per fruire del “sismabonus condomini”, da parte del condomino, ovvero del cessionario (per quel che riguarda, per quest’ultimo, l’indebita fruizione) il credito d’imposta viene recuperato a tassazione, con interessi e sanzioni.
Come richiedere la cessione del credito
La richiesta di effettuare la cessione del credito alle imprese e ai fornitori deve risultare dalla delibera assembleare di approvazione dei lavori. In alternativa, il condomino deve comunicarla all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento, indicando:
• i propri dati
• denominazione e codice fiscale del cessionario che ha accettato.
Le ditte, da parte loro, dovranno espressamente comunicare al condominio l’accettazione della cessione del credito in cambio delle spese dovute per la prestazione di servizi o per la fornitura di beni.
Per ufficializzare la scelta, l’amministratore dovrà inoltrare, entro il 28 febbraio di ogni anno, una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali Entratel o Fisconline, in cui siano indicati:
• il totale delle spese sostenute
• l’elenco dei bonifici effettuati per pagare tali spese
• il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno di essi
• il codice fiscale del cessionario a cui è stato ceduto il credito e l’importo del credito ceduto a ciascuno
• l’accettazione del cessionario.
Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate rende inefficace la cessione del credito.
L’amministratore del condominio deve consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il portale telematico con cui ha effettuato la comunicazione.
Per poter usufruire dell’agevolazione nei condomìni piccoli e minimi, gli adempimenti previsti a carico degli amministratori devono essere svolti da uno dei condòmini.
Come le imprese possono utilizzare la cessione del credito
Il credito ceduto può essere utilizzato dalle imprese unicamente in compensazione, ripartendolo in 5 rate annuali di pari importo.
La quota di credito non usufruita nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Condizione indispensabile per poter godere della compensazione è quella di inviare il modello F24 attraverso i portali Fisoconline o Entratel.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito un apposito codice tributo da indicare in questo modello.
Controlli sulla cessione del credito
L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli per verificare che i richiedenti siano effettivamente in possesso dei requisiti previsti per poter cedere il credito.
In particolare:
• nel caso in cui si accerti che l’agevolazione non spetta (anche in parte), il relativo importo sarà recuperato nei confronti del condomino, maggiorato di interessi e sanzione
• se viene accertata l’indebita fruizione del credito, il relativo importo sarà recuperato nei confronti del fornitore, anche in questo caso maggiorato di interessi e sanzione.