A decorrere dal 1° luglio 2018, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, le spese di carburante per autotrazione potranno essere portate in deduzione e l’Iva in detrazione solo se pagate con strumenti di pagamento tracciabili.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha specificato che l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti eccetto il denaro contante. Saranno invece accettati carte di credito/debito e prepagate, il bonifico bancario o postale, gli assegni, l’addebito diretto in conto corrente, le carte di credito/bancomat e le carte prepagate.
Tra i mezzi di pagamento ammessi, le Entrate includono anche:
– le carte rilasciate dalle compagnie petrolifere ai soggetti IVA, le cosiddette “carte carburante”, che consentono di pagare in momenti diversi a quelli in cui avviene il rifornimento;
– i buoni e le ricaricabili che consentono ad imprese e professionisti di acquistare esclusivamente carburanti e lubrificanti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che acquisti e ricariche di carte e buoni non possono essere effettuati con denaro contante, pena l’indetraibilità IVA e l’indeducibilità delle spese.
Infine, si ricorda che sempre dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva dovranno documentare gli acquisti di carburante con fattura elettronica e la comune scheda carburante utilizzata fino ad oggi dovrà essere abbandonata.