Con la circolare 1/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in materia di detrazione dell’Iva, dopo le novità introdotte con il D.L. 50/2017.
Secondo una prima interpretazione della nuova formulazione dell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti o sulle importazioni sarebbe potuto essere esercitato solo se le fatture fossero registrate entro l’anno in cui sono state emesse o al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto. Ciò avrebbe comportato che al fine di usufruire della detrazione IVA, le fatture ricevute con data 2017 dovevano essere registrate entro il 31/12/2017 oppure il relativo credito doveva essere riportato con la dichiarazione IVA 2018 entro e non oltre il 30/04/2018.
Con la circolare 1/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il contribuente riceve la fattura, annotandola in contabilità e facendo confluire l’Iva nella liquidazione del mese/trimestre di competenza.
Prova della ricezione della fattura
Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la Circolare precisa che la ricezione stessa deve emergere:
- da un messaggio di posta elettronica certificata;
- da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo;
- da una corretta tenuta della contabilità (obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
Esempi
La Circolare 1/E propone degli esempi sulle diverse casistiche che si possono verificare:
- si ponga il caso di un imprenditore (che effettua le liquidazioni dell’imposta mensilmente) che acquisti dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. L’IVA a credito, relativa a tale cessione di beni, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre
- i beni sono stati consegnati
- la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.
- il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.
- Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo, avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017, riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017).
- Il medesimo imprenditore in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l’imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l’imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese; qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.
Non sanzionabilità fino al 16 gennaio 2018
In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti della Circolare 1/E sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica ed eventualmente difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi.
La Circolare fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.