Il Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) ha introdotto due importanti novità alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: il bonus pubblicità varrà anche per gli investimenti pubblicitari sulle testate on line e potrà essere fruito anche per gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.
La prima innovazione rilevante introdotta dal Collegato fiscale riguarda gli investimenti ammissibili al beneficio, con l’estensione agli investimenti pubblicitari sui giornali digitali. Nella versione previgente della norma, invece, non si faceva esplicito riferimento alle testate on line. In seguito alla modifica, quindi, il bonus sarà riconosciuto alle imprese e ai lavoratori autonomi per le campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche on line, emittenti TV e radio locali.
Il Collegato fiscale modifica inoltre l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, prevedendo esplicitamente che l’incentivo vale anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (e non a partire dal 2018, come previsto dalla norma originaria), purché il loro valore superi almeno l’1% dell’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016 (cioè dal 24/06/2016 al 31/12/2016).
Modalità attuative
Le modalità e i criteri di attuazione dell’agevolazione – con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli – saranno definiti con decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri.