Dal 5 luglio 2017 entra in vigore una nuova disciplina ad hoc per l’attività di “compro oro”.
Le principali novità sono le seguenti:
- definizione dell’attività di “compro oro”: attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente;
- istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali (obbligatorio per gli operatori diversi dalle banche):
– l’esercizio dell’attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi);
– per potersi iscrivere nel registro l’operatore deve essere in possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’art. 127 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza;
- obblighi di identificazione della clientela: prima di eseguire l’operazione l’operatore deve identificare il cliente in base alla normativa antiriciclaggio;
- limite di 500 per l’uso del contante: la soglia per l’uso di denaro contante è stata abbassata da 1.000 euro a 500 euro; le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro possono essere eseguite esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente;
- tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro:
– gli operatori sono obbligati ad utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva a tale tipologia di transazioni finanziarie;
– per ogni operazione di compro oro effettuata occorre compilare una scheda numerata progressivamente indicante una serie di elementi, fra i quali: i dati identificativi del cliente, il prezzo pagato e il mezzo di pagamento, la descrizione sintetica dell’oggetto prezioso, la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto, due fotografie dell’oggetto prezioso ecc.;
– a compravendita avvenuta gli operatori rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni sopra elencate
- obblighi di conservazione: i dati identificativi dei clienti, le schede numerate e copia della la ricevuta riepilogativa sono conservati per 10 anni;
- obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: gli operatori compro oro sono tenuti ad inviare all’UIF le segnalazioni di operazioni sospette secondo le norme in tema di antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231/2007, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 90/2017 che entrerà in vigore dal prossimo 4 luglio);
- sanzioni: è previsto un apposito apparato sanzionatorio per lo svolgimento abusivo dell’attività e per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dal decreto:
– l’esercizio dell’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione all’apposito registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;
– l’inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro (in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata; se la comunicazione avviene nei 30 gg. successivi dalla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a 500 euro: il procedimento sanzionatorio è attribuito alla competenza dell’OAM;
– per l’omessa identificazione della clientela ed il superamento del limite di 500 euro per l’uso di denaro contante è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro;
– la medesima sanziona si applica in caso di omessa conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni prescritti;
– l’omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
- controlli e procedimento sanzionatorio: i poteri di controllo sono affidati in via principale alla Guardia di Finanza; le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate con decreto dal Ministero dell’economia e delle finanze e il relativo procedimento sanzionatorio è regolato dalla Legge n. 689/1981. Qualora accerti l’esistenza di due violazioni commesse nel triennio, la Guardia di finanza propone al Ministero quale sanzione accessoria la sospensione dell’esercizio dell’attività da 15 giorni a 3 mesi; l’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.