L’art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50 contenente la manovra correttiva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 prevede la possibilità di chiudere agevolmente le liti fiscali pendenti dinanzi a commissioni tributarie e Cassazione la cui unica controparte è l’Agenzia delle Entrate.
Per poter aderire al nuovo istituto è necessaria la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31 dicembre 2016, e ovviamente che il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Per definire la lite dovrà essere effettuato il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
La domanda va presentata entro il 30 settembre 2017.
Il pagamento è possibile in tre rate: entro il 30 settembre 2017 (40%), entro fine novembre l’altro 40% e al 30 giugno 2018 il restante 20%. Attenzione però agli importi fino a 2 mila euro laddove la rottamazione andrà fatta soltanto in un’unica soluzione.
La definizione non è incompatibile con quella di cui al D.L. 193 del 2016 (c.d. rottamazione dei ruoli).
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non ne faccia apposita richiesta dichiarando al giudice di volersi avvalere della definizione della controversia. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se il contribuente successivamente dimostra di essersi avvalso della definizione e di aver pagato quanto dovuto o almeno la prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018.