Con le modifiche introdotte dalla Manovra correttiva 2017, è stato ridotto il termine per l’esercizio della detrazione IVA.
La novità introdotta dal DL 50/2017, infatti, finirà con il penalizzare ancora una volta le imprese modificando quanto attualmente previsto dal DPR 633/72 (c.d. Decreto IVA).
In particolare, l’articolo 2 del DL 50/2017 modifica il termine temporale entro il quale esercitare il diritto alla detrazione. Il nuovo comma 1 dell’articolo 19 del d.p.r. 633/1972 recita che: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
L’art. 2 modifica anche l’art. 25 del decreto IVA, che disciplina la registrazione degli acquisti, al fine di renderlo coerente con le modifiche apportate all’art. 19. La nuova norma prevede, infatti, che le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Prima dell’entrata in vigore del DL 50/2017, tale diritto poteva essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta considerato.
Questa modifica comporta con riferimento al 2017 (prendendo a base il termine di presentazione della dichiarazione Iva al 30 aprile) che l’esercizio al diritto a detrazione si riduce ora a soli quattro mesi dal termine del periodo d’imposta considerato (30 aprile 2018) quando in vigenza della precedente normativa poteva essere esercitato entro 2 anni e 4 mesi dal termine del periodo d’imposta (30 aprile 2020).
Questa situazione ha ripercussioni operative di non poco conto specialmente per quanto riguarda le fatture di fine anno che gli operatori riceveranno nel corso dell’anno successivo, in quanto le stesse (in base alla data fattura) dovranno essere registrate nell’anno di ricevimento (ad esempio con riferimento al 2017 se riceviamo le fatture a marzo del 2018 le registreremo nel 2018), ma dovranno partecipare come credito al periodo d’imposta 2017.
Le nuove regole sulla detrazione dell’Iva e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si applicano dalle fatture emesse e ricevute dal 2017. Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle modifiche.