La CTR di Napoli, sezione Staccata di Salerno dà ragione al contribuente nell’ambito di una controversia vertente su presunti versamenti bancari non giustificati. L’Agenzia delle Entrate di Avellino sul presupposto dell’omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili per euro 10.447,38 provvedeva a rettificare il reddito da lavoro autonomo del contribuente. Secondo l’Ufficio tale rettifica era motivata dalla mancata giustificazione dei versamenti effettuati su un libretto di risparmio.
La CTP di Avellino in primo grado accoglieva il ricorso del contribuente, il quale opponendosi alla presunzione di appartenenza delle some rinvenute sul libretto di rispariamo dimostrava con prova contraria che il conto era esclusivamente alimentato, negli anni a cui l’accertamento si riferisce, dai versamenti dell’altro cointestatario. I giudici di prime cure hanno ritenuto adeguatamente giustificato l’importo versato di 8.447,38 euro, poiché il contribuente ha dimostrato che tali somme erano l’effetto di una serie di elargizioni liberali da parte del cointestatario, effettuate in considerazione del rapporto di stretta contiguità familiare e della ricorrente abitudine.
L’Agenzia delle Entrate di Avellino ha presentando appello richiedendo la riforma della sentenza di primo grado, a lei sfavorevole. Anche i giudici di merito di secondo grado hanno confermato la decisione della CTP di Avellino, ritenendo corretto il «decisum» dei primi giudici.
Quindi dopo due gradi di giudizio emerge che l’avviso di accertamento emesso è illegittimo poiché la presunzione dell’Ufficio è stato opportunamente ribaltata, offrendo adeguata prova contraria circa la provenienza di quei versamenti. Nel caso di versamenti di somme derivanti da elargizioni liberali effettuate dal cointestatario del conto, la rettifica del reddito da lavoro autonomo è stata considerata illegittima poiché il difensore, opponendosi alla presunzione di appartenenza al 50% delle somme presenti su un libretto cointestato, ha fornito una prova adeguata dimostrando l’infondatezza dell’ipotesi di omessa fatturazione e omessa registrazione di operazioni imponibili.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione la cointestazione di un conto corrente, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto ma tale presunzione da luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. Cass. n. 28839 del 2008; cfr. anche Cass. n. 4496 del 2010), eventualità verificatasi nella controversia in questione.