La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza.
I soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all’articolo 66 del TUIR. Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi non superiore a:
– 400.000 euro, per le attività di prestazione di servizi;
– 700.000 euro, per le altre attività.
La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d’impresa assumono rilevanza i ricavi effettivamente incassati e le spese sostenute, derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.
Il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata è obbligatorio e non opzionale. L’unica alternativa sarebbe il regime contabile ordinario (con il conseguente aumento di adempimenti amministrativi e di costi), salvo i piccoli contribuenti che possono accedere al regime dei minimi.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Ai sensi del comma 1 del nuovo art. 66, TUIR, il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi percepiti e quello delle spese sostenute.
A tale importo vanno:
• aggiunti l’autoconsumo personale / familiare dell’imprenditore, i redditi degli immobili “patrimonio”, le plusvalenze e le sopravvenienze attive;
• sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive.
Non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, le esistenze iniziali / rimanenze finali.
Primo periodo di applicazione del principio di cassa
Il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.
Passaggio di regime
Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Così, ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume rilevanza per il 2017; una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel 2017, non assume rilevanza per il 2017.
DETERMINAZIONE AI FINI IRAP
Con l’aggiunta all’art. 5-bis, D.lgs. n. 446/97 del nuovo comma 1-bis per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.
REGISTRI CONTABILI
Come accennato, al fine di allineare gli obblighi contabili alle novità del citato art. 66, TUIR, sono state apportate rilevanti modifiche all’art. 18, DPR n. 600/73, prevedendo per i soggetti che adottano la contabilità semplificata 3 possibili alternative, di seguito esaminate.
A) Tenuta di due registri distinti
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 18, i soggetti in esame devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute, indicando per ciascun incasso / spesa:
• il relativo importo;
• le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
• gli estremi della fattura / altro documento emesso.
Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi / negativi di reddito.
Resta ferma l’adozione dei registri IVA vendite ed IVA acquisti.
B) Tenuta dei soli registri Iva e indicazione mancanti incassi/pagamenti
Il comma 4 del citato art. 18 prevede che i registri IVA sostituiscono i predetti registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l’incasso / pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
In tal caso, i ricavi percepiti / costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta di incasso / pagamento, indicando il documento già registrato ai fini IVA.
C) Tenuta dei soli registri Iva e presunzione di incasso/pagamento
In base al comma 5 del citato art. 18, il contribuente può tenere i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
In tal caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.
L’utilizzo dell’alternativa in esame è subordinata all’esercizio di una specifica opzione, avente validità minima triennale.
In sostanza saremmo in presenza di un criterio di determinazione del reddito che esula dal reale incasso/pagamento e che si fonda esclusivamente sull’annotazione formale della registrazione. Si tratta, quindi, di un terzo ed ulteriore criterio di determinazione dell’imponibile che accanto ai classici principi di cassa e di competenza, si potrebbe definire come il “principio della registrazione.”