La nuova normativa è prevista dallo schema di decreto legislativo attualmente al vaglio del CdM.
La ratio è dare attuazione alle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE.
Il nuovo reverse charge IVA 2016 va ad integrare il d.p.r. 633/1972, modificando la lettera c del comma 6 dell’articolo 17.
La nuova normativa prevede l’estensione del meccanismo di reverse charge IVA o inversione contabile anche alle seguenti categorie di prodotti:
· tablet;
· pc portatili (laptop);
· console da gioco.
Ambito di applicazione
Da maggio 2016, quindi, occorre prestare particolare attenzione alla gestione contabile e fiscale delle imprese che operano nel settore hi-tech.
Per applicare correttamente la nuova normativa sul reverse charge IVA 2016 bisognerà fare riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E/2010, emessa in seguito all’entrata in vigore del reverse charge su cellulari e microprocessori.
Secondo tale circolare, infatti, il regime del reverse charge IVA si applica solo fino alla fase immediatamente precedente al commercio al dettaglio.
In quest’ottica, ed in assenza di ulteriori specifiche operative, gli acquisti di pc portatili, tablet e console da gioco saranno soggetti a regime IVA ordinario se acquistati per un utilizzo strumentale in proprio (nonostante l’acquirente sia un soggetto passivo IVA a tutti gli effetti).
Casi particolari di acquisto pc e tablet
In merito alla versione definitiva del decreto sulla nuova inversione contabile IVA sui prodotti Hi-tech, è già possibile fare alcune considerazioni in ordine al tipo di prodotti soggetti al nuovo reverse charge.
Per i tablet la nuova normativa prevede che essi debbano essere dotati di sistemi operativi che li facciano funzionare come personal computer.
Per i personal computer è prevista la permanenza nel regime ordinario di applicazione dell’IVA, salvo che non si tratti di pc portatili (laptop) o tablet pc. A questo proposito, l’Unione Europea ha già negato la possibilità di applicare il meccanismo del reverse charge per questo tipo di prodotti (vedi decisione 710/2010).
Periodo temporale di applicazione
La nuova normativa sul reverse charge IVA 2016 ha carattere temporaneo.
Il meccanismo di inversione contabile, infatti, è delimitato nel suo periodo di applicazione temporale dall’articolo 199 bis della direttiva n. 2006/112.
Stando al tenore letterale della norma, il reverse charge sul settore hi-tech e su quello energetico sarà in vigore fino al 31 dicembre 2018.
Non è prevista una scadenza, invece, per il reverse charge IVA edilizia, prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici.