Le pensioni non possono essere toccate fino alla cifra corrispondente al 150 % dell’assegno sociale (e quindi fino a 672 euro al mese); e gli stipendi sono blindati fino al triplo dell’assegno sociale (1.344 euro al mese). Sono alcune delle novità sulle esecuzioni portate dal decreto legge 83/2015 (che contiene misure urgenti in materia fallimentare; civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria oltre ad alcune norme sull’Ilva).
CONVERSIONE
Nella conversione del pignoramento è consentita la rateizzazione mensile non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili e le rate sono allungate da 18 a 36 mesi. Inoltre ogni 6 mesi il giudice deve provvedere a distribuire ai creditori le somme recuperate.
EFFICACIA PIGNORAMENTO
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni (erano 90) senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.
PIGNORAMENTO CREDITI
Scatta l’impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà. In caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondente al triplo dell’assegno sociale, se l’accredito è anteriore al pignoramento. Se l’accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie: per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti nella misura della metà. Inoltre, in caso di mancata dichiarazione del terzo chiamato a specificare i beni del debitore in suo possesso, il credito pignorato si considera non contestato se l’allegazione del creditore consente comunque l’identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo; mentre se l’allegazione non consente tale identificazione spetta al giudice compiere i necessari accertamenti nel contraddittorio delle parti.
ESECUZIONE IMMOBILIARE
I tempi concessi per gli adempimenti del creditore relativi all’istanza di vendita sono accorciati. Per la determinazione del valore dell’immobile, il giudice deve ricorrere a valori di mercato al posto dei più bassi valori catastali: l’esperto stimatore deve considerare la superficie dell’immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali. Sono accelerate le procedure di autorizzazione della vendita, e spetta al giudice , nell’ordinanza di vendita, l’indicazione del prezzo, dell’offerta minima e del termine entro il quale dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale.
OPPOSIZIONE
Nell’opposizione all’esecuzione il giudice può, in caso di contestazione parziale del diritto di credito, sospendere l’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
RICERCA TELEMATICA BENI / CREDITI
Nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato il riferimento al creditore precedente: quindi la richiesta di autorizzazione e chiedere l’autorizzazione alla ricerca tramite banche dati, può essere proposta dal presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza.