A partire dal 1° marzo 2016 e fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016 si potranno richiedere i nuovi incentivi INAIL a fondo perduto, destinati alle imprese che intendono migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Il bando INAIL è destinato a qualunque categoria di impresa per ogni settore e dimensione, e prevede la concessione di contributi a fondo perduto in conto capitale pari al 65% delle spese ammesse, ai sensi dell’articolo 7 del bando.
Il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute va opportunamente documentato da parte di ogni impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Le imprese potranno presentare domanda esclusivamente se dotate di unità produttiva nel territorio della regione o provincia per la quale intendono realizzare il progetto. Inoltre è richiesta l’iscrizione delle imprese nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;
il libero e pieno esercizio dei propri diritti (l’impresa non deve trovarsi in stato di liquidazione oppure sottoposta a procedure concorsuali), e l’essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi specificati nel D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Tipologie di progetti ammessi
I progetti ammessi a contributo sono:
1) progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
3) progetti di bonifica dei materiali contenenti amianto.
Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
La prima categoria di progetti prevista si può articolare in più interventi o acquisti purché nella medesima tipologia di intervento, ovvero:
– Ristrutturazione o modifica di ambienti di lavoro;
– Acquisto di macchine;
– Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati;
– Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione;
La seconda tipologia, invece, prevede che la richiesta riguardi tutti i lavoratori che fanno capo a un solo datore di lavoro, anche se operano in più regioni italiane. In questo caso le modalità di intervento previste sono:
Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL);
– Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del D.Lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 in riferimento al settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile (intervento e);
– Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i anche secondo le procedure semplificate di cui al DM 13/2/2014 (intervento f);
– Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 (intervento g);
-Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente (intervento h);
La terza tipologia comprende tutti gli interventi di bonifica da materiali contenenti amianto costituiti dalla rimozione del materiale con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.
Il contributo
Il contributo erogato per le imprese destinatarie è in conto capitale e pari al 65% delle spese previste dall’impresa. Si parte da un minimo di 5.000 euro per arrivare ad un massimo erogabile di 130.000 euro. Nessun limite minimo, invece, per quelle imprese con massimo 50 dipendenti rispetto a progetti di responsabilità sociale o destinati all’adozione di specifici modelli organizzativi.
Spese ammesse a contributo
Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza.
Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell’intervento.
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 maggio 2016.
Resta a carico dell’impresa ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di contributo non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione.
Spese non ammesse a contributo
Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:
– dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs 81/2008
– veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;
– impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
– hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
– mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.);
– ponteggi fissi.
Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
– trasporto del bene acquistato;
– sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà;
– ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;
– consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
– adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
– interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
– manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
– acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
– acquisto di beni usati;
– acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;
– costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.
Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).
Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:
– accesso alla procedura on line e compilazione della domanda;
– invio della domanda on line;
– invio della documentazione a completamento della domanda.
Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso di un codice ditta registrato negli archivi Inail.
Le richieste possono essere presentate a partire dalla data del primo marzo 2016 ed inderogabilmente fino alle ore 18 del giorno 5 maggio 2016 sul sito www.inail.it – sezione Servizi online.
In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo.
La scadenza
Per la presentazione della domanda i documenti dovranno essere pronti entro il 15 febbraio 2016.