Fra gli interventi più significativi del decreto di riforma sulle sanzioni amministrative tributarie, devono essere menzionati quelli riguardanti la riduzione delle penalità previste per gli errori di competenza fiscale sull’errata imputazione a periodo dei componenti negativi e positivi di reddito.
Ci si riferisce a tutte quelle fattispecie contabili nelle quali il contribuente procede alla registrazione di un costo o di un ricavo in un esercizio diverso rispetto a quello di corretta competenza.
La disciplina attuale
Per questa tipologia di violazioni (fino al 31.12.2015) il nostro ordinamento tributario non prevede una specifica sanzione. Pertanto, anche in questo contesto si applica la sanzione ordinaria prevista per ogni tipologia di violazione legata all’infedele dichiarazione determinata in misura variabile dal 100% al 200% dell’imposta.
La riforma
Dal 01.01.2016 il nuovo comma 4 dell’articolo 1 del D.lgs. 471/97 prevede che la sanzione ordinaria determinata nella nuova misura dal 90 al 180% della maggior imposta accertata, venga ridotta di un terzo (ossia dal 30 al 60%).
La riduzione può essere operata solo nelle ipotesi in cui vi sia un vero e proprio accertamento da parte dell’ufficio, non essendo possibile in questo versante alcuna applicazione autonoma da parte del contribuente.
Condizioni
La riduzione viene accordata se la maggiore imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente non superino € 30.000.
Il limite percentuale è determinato facendo il rapporto fra quanto dichiarato in termini d’imposta dal contribuente e quanto accertato dall’amministrazione finanziaria in sede di verifica.
La seconda condizione riguarda specificatamente i componenti di reddito con soluzioni parzialmente diverse fra quelli positivi e negativi.
Per quelli positivi, infatti, è necessario che gli stessi siano stati erroneamente imputati e che quindi abbiano già concorso alla determinazione del reddito nel periodo d’imposta oggetto di accertamento o nei precedenti.
Per quanto riguarda invece i componenti negativi, spiega la relazione illustrativa al decreto, è sufficiente che gli stessi non siano stati dedotto più volte.
L’errore senza danno erariale
Infine nell’Ipotesi in cui l’errata imputazione a periodo dell’elemento reddituale non abbia determinato alcun tipo di danno erariale la sanzione va applicata in misura fissa pari ad € 250,00.
Si tratta dell’ipotesi in cui l’anticipazione o la posticipazione del componente di reddito non abbia prodotto alcun vantaggio nei confronti del contribuente.
Il caso tipico è quello del contribuente che anticipa erroneamente la dichiarazione di un ricavo in un periodo d’imposta in perdita, riducendo così soltanto detta perdita. In questo caso, infatti, se tale componente positivo fosse stato indicato correttamente, non avrebbe determinato una maggiore imposta dovuta.
Viceversa se lo stesso componente positivo non fosse stato indicato nell’annualità di corretta imputazione e questa non avesse chiuso in perdita “deve ritenersi sussistente un danno erariale” e la sanzione dovrà essere applicata nella misura proporzionale (quindi non in misura fissa) ridotta qualora ne sussistano i presupposti.