Il 22 ottobre 2015 sono entrate in vigore le modifiche al sistema penale tributario introdotte dal D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 il quale, attuando la delega fiscale, ha rivisto il quadro normativo che sottende alle sanzioni amministrative e penali immettendo una nuova forma di decorrenza “speciale” suddivisa in due stadi: il primo, a partire dal 22 ottobre, per le sanzioni penali; il secondo (come ristabilito dalla Legge di Stabilità 2016) dal primo gennaio 2016, per quelle amministrative.
Soglie di punibilità per gli omessi versamenti
Le nuove regole sugli omessi versamenti delle ritenute e dell’IVA rappresentano, probabilmente, la novità con un immediato e più diffuso impatto.
Per quanto riguarda gli omessi versamenti dobbiamo fare una distinzione relativamente agli omessi versamenti di ritenute certificate ed omessi versamenti di IVA:
– Omessi versamenti ritenute: Art. 10-bis D.lgs. 74/2000:
In questo caso la soglia di 50.000 euro, precedentemente in vigore, viene innalzata a 150.000 euro, e il reato si commetterà anche se le ritenute sono state indicate in dichiarazione (e non necessariamente certificate).
– Omessi versamenti IVA: Art. 10-ter D.lgs. 74/2000:
Relativamente agli omessi versamenti IVA la soglia penale viene innalzata a 250.000 euro, intesa per periodo di imposta.
In concreto, questi nuovi importi hanno riflessi sia per le violazioni commesse in passato sia per i procedimenti in corso: potranno infatti beneficiare del “favor rei” quei contribuenti che hanno contenuto le omissioni entro le nuove soglie.
La dichiarazione infedele: Art. 4 D.lgs. 74/2000
Analizzando le novità introdotte dalle recenti modifiche possiamo notare che anche la dichiarazione infedele subisce cambiamenti più favorevoli al contribuente, ovvero un innalzamento sostanziale delle soglie di punibilità.
La soglia di punibilità di 50 mila euro di imposta evasa aumenta a 150 mila euro, mentre il valore assoluto di imponibile evaso passa da due a tre milioni di euro o comunque il 10% del totale dei ricavi.
Da tenere presente che sulla base del nuovo art. 4 D.lgs. 74/2000 vengono poi esclusi dalla rilevanza penale della condotta gli elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti rispetto ai quali i criteri di valutazione concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione della competenza, della non inerenza e della non deducibilità degli elementi passivi reali.
Dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti: Art. 2 D.lgs. 74/2000
Relativamente alla dichiarazione fraudolenta derivante da operazioni inesistenti il Decreto Legislativo in oggetto ha esteso il reato a tutte le dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA e non più su quelle annuali come avveniva in precedenza.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: Art. 3 D.lgs. 74/2000
Per quanto riguarda invece la dichiarazione fraudolenta per mezzo di altri artifici risponderà del reato chi commette operazioni simulate, avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, quando:
– l’imposta evasa è superiore a 30.000 euro per imposta;
– l’ammontare degli elementi sottratti a imposizione, è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.5 milioni di euro;
– l’ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’imposta stessa o comunque superiore a 30.000 euro.
Due nuove fattispecie penali
In aggiunta alle fattispecie appena elencate sono state introdotte due nuove fattispecie penali:
1) Omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta elencato all’Art. 5, comma 1 bis D.lgs. 74/2000 ai sensi del quale chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro, andrà incontro a una pena che varia da 1 anno e sei mesi di reclusione a quattro anni.
2) Indebita compensazione di crediti inesistenti: Art. 10 –quater D.lgs. 74/2000
Nel caso di crediti inesistenti la pena viene aumentata da 1 anno e sei mesi di reclusione a 6 anni.
Da evidenziare che sia nel caso di omissione della dichiarazione del sostituto di imposta, sia nel caso di indebita compensazione di crediti, il reato scatta qualora l’ammontare, rispettivamente delle ritenute non versate e della compensazione effettuata, risulti superiore a 50 mila euro.
Niente sanzioni penali con l’estinzione del debito tributario
I reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ad eccezione dei crediti inesistenti) non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente estingua i relativi debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, anche a seguito di procedure conciliative e di adesione all’accertamento nonché del ravvedimento operoso. Ciò comporta che per questi delitti commessi in passato, ove la fase dibattimentale non sia stata ancora avviata, se il contribuente dovesse estinguere il debito (anche a rate ma concludendo il pagamento prima dell’apertura del dibattimento) la violazione penale non sarà più perseguibile.
Aumenti delle pene
Il decreto prevede aumenti di pena per l’omessa presentazione della dichiarazione (reclusione da 1 anno e sei mesi a quattro anni e non più da 1 a 3 anni) e per l’occultamento e sottrazione delle scritture contabili (punita ora da 1 anno e sei mesi a 6 anni).