Il disegno di legge di Stabilità 2016 ripropone, ma con minore generosità rispetto al 2015, una forma di esonero dai contributi previdenziali. Per i datori di lavoro che provvederanno alle assunzioni a tempo indeterminato, l’incentivo consiste in un esonero biennale dal versamento dei contributi previdenziali complessivamente a proprio carico nella misura del 40% entro un tetto massimo di 3.250 euro su base annua. Diminuita anche la durata del periodo agevolato che da 3 anni passa a 2.
Dalla lettura di testo (non definitivo) del disegno di legge, emergono anche le situazioni che precludono l’accesso al nuovo incentivo:
- non si avrà diritto se il lavoratore ha prestato attività con contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro.
- Semaforo rosso al beneficio per l’apprendistato.
- Non sarà possibile accedere alla facilitazione se il lavoratore, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge (ottobre, novembre e dicembre 2015 – periodo fisso) avrà intrattenuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro comprese le società collegate o controllate ex articolo 2359 del codice civile.
L’incentivo, inoltre, può essere fruito per lo stesso dipendente una volta sola e non è compatibile con l’esonero triennale previsto dalla legge di stabilità 2015. Si ritiene che, come già avvenuto per l’esonero previsto dalla legge 190/2014 potranno essere ammesse all’incentivo anche le stabilizzazioni di lavoratori già occupati presso la medesima azienda con uno o più contratti a termine. Di conseguenza, per ogni mese solare i datori di lavoro potranno contare su uno sconto che trova il suo limite in 270,83 euro (1/12 di 3250 euro).