Con la legge di Stabilità viene resa permanente la “detassazione della retribuzione” introdotta per la prima volta nel 2008 e poi prorogata di anno in anno, fatta eccezione per il 2015.
Dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro potranno infatti applicare una imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui premi di risultato corrisposti agli addetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino a 50.000 euro (contro i 40.000 del 2014).
Diminuisce invece l’importo del premio soggetto al 10%, che passa a 2000 euro.
Ma la novità più rilevante e apprezzabile consiste nell’aver individuato con chiarezza le somme detassabili, quali i premi di risultato nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili. Con riguardo ai premi di risultato sono detassabili quelli di ammontare la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, i cui criteri dovranno essere definiti con un decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità. Inoltre è confermato che entrambe le tipologie di somme devono essere erogate in esecuzione dei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle Rsa, Rsu o dalle rappresentanze sindacali.