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I decreti attuativi del Jobs act intervengono sul contratto a tempo determinato principalmente per chiarire e semplificare alcuni aspetti della precedente disciplina. Nessuna modifica sulla scadenza del contratto a tempo determinato: se stipulato per un periodo inferiore ai 36 mesi, il contratto può essere prorogato fino a 5 volte e per una durata complessiva fino a 36 mesi. Resta anche il tetto massimo legale al numero di contratti a termine da stipulare in azienda pari al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
In caso di superamento di tale percentuale però il Jobs act non prevede la trasformazione obbligatoria del contratto in tempo indeterminato, resta soltanto la sanzione a carico del datore di lavoro calcolata nel 50% della retribuzione mensile percepita dal dipendente.
“Se il datore di lavoro assumeva un numero di lavoratori a tempo determinato superiore alla soglia quantitativa del 20% si trovava automaticamente con un lavoratore a tempo indeterminato in più, oggi invece, corre soltanto il rischio di una sanzione il cui importo andrà all’Erario per potenziare i servizi per l’occupazione.
Il limite del 20% sarà derogabile con i “contratti collettivi” quindi anche con la contrattazione aziendale o territoriale da Rsa e Rsu.
Tra i casi esclusi dal 20% vi sono le start up innovative e le assunzioni dei lavoratori over 50.