Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità (Articoli da 1 a 13)
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza, dovranno essere definite le linee guida in materia di collocamento mirato di disabili
Viene modificata la legge n. 68/1999 con effetto immediato dall’entrata in vigore del decreto.
Si computano i lavoratori già assunti anche se l’assunzione è avvenuta senza il tramite dei servizi competenti
Modifiche sulle modalità di assunzione, che in alcuni casi può avvenire in forma diretta e di fruizione degli incentivi che potranno essere conguagliate con l’INPS
Soppresso l’albo dei centralinisti telefonici privi di vista per i quali sono previste apposite procedure per l’iscrizione negli appositi elenchi nell’ambito della disciplina dei disabili.
Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro (Articoli da 14 a 19)
Previsto l’obbligo di deposito presso la Direzione territoriale del lavoro dei contratti collettivi aziendali o territoriali al fine del riconoscimento di benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di detti accordi
Dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica.
Un apposito DM da emanare entro 90 giorni individua la comunicazioni e procede all’aggiornamento dei modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.
Inoltre si prevede:
– l’introduzione delle banche dati in materia di politiche del lavoro
– l’abrogazione dell’ autorizzazione al lavoro estero.
Regolate, infine, le condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero e introdotte semplificazioni in materia di collocamento della gente di mare
Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articoli da 20 a 21)
In materia di sicurezza sul lavoro disciplinati gli adempimenti relativi ai soggetti che prestano attività di lavoro accessorio
Previsto il potere di disposizione mediante il quale gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove il presente decreto non contiene disposizioni tecniche specifiche. Nel provvedimento di disposizione è indicato il termine per la regolarizzazione.
Eliminazione dell’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire “il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
Novità in materia di denunce degli infortuni sul lavoro. Il certificato medico è previsto che venga trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni.
Le denunce del datore di lavoro sono da effettuarsi se l’infortunio è mortale o con prognosi superiore a trenta giorni
Abrogato il registro degli infortuni trascorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto
Entro il 31 dicembre l’Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale.
Revisione del regime delle sanzioni (Articolo 22)
Reintrodotta la diffida in caso di lavoro nero abrogata a dicembre 2014, con esclusione dei lavoratori extracomunitari e minori in età non lavorativa.
Per avvalersi della diffida è prevista l’assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, con mantenimento in servizio per almeno tre mesi.
Le sanzioni sul lavoro sommerso vengono inoltre modificate attraverso la previsione di una modulazione in relazione al periodo di occupazione irregolare:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Previste modifiche anche in materia di sospensione dell’attività lavorativa in caso di lavoro irregolare.
Cambiano le sanzioni sul libro unico del lavoro, assegni familiari e consegna prospetto paga.
In caso di omessa o infedele registrazione dei dati dalle quali conseguono differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali relative alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e ovvero alla infedele registrazione delle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
– fino a cinque lavoratori da 150 a 1.500 euro
– se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi da 500 a 3.000 euro
– se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro
– mancata conservazione da 100 a 600 euro
La competenza per la contestazione delle sanzioni amministrative è attribuita agli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza
In materia di assegni familiari la mancata corresponsione degli assegni è punita con la sanzione amministrativa:
– da 500 a 5.000 euro
– da 1.500 a 9.000 eurose la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione
– da 3.000 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione
In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o nei casi di omissione o inesattezza nelle registrazione, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa
– da 150 a 900 euro
– da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione;
– da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione.
L’obbligo può essere assolta anche mediante consegna del LUL
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro (Articoli da 23 a 26)
Modificata la disciplina sugli impianti audiovisivi previsti dallo statuto dei lavoratori.
Regolate le modalità di installazione che comunque possono riguardare quelli utilizzabili esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Restano esclusi da autorizzazioni gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto del testo unico sulla privacy
È possibile la cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturate ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro impiegati in mansioni di pari livello e categoria, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.
La regolamentazione è affidata ai contratti collettivi
È previsto il superamento delle attuali procedure delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
Sono provviste modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate da apposito DM
Il lavoratore potrà revocare la propria volontà entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo con le medesime modalità.
La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione
Sono esclusi dalle procedure i rapporti di lavoro domestico e le risoluzione intervenute presso le nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione.
Disposizioni in materia di pari opportunità (Articoli da 27 a 42)
Modifiche in materia di pari opportunità agli ambiti territoriali e competenze degli organi.
Prevista l’inapplicabilità dello spoil system