Ferie relative all’anno 2013
- Due settimane andavano fruite durante l’anno 2013 (cioè nell’anno di maturazione);
- due settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2015;
- l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato.
La contribuzione, tuttavia, va in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno 2015 (ferie che, evidentemente, riguarderanno il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015), entro il 20 agosto 2015 (termine di proroga estiva) con la denuncia contributiva del mese di luglio 2015.
Ferie relative all’anno 2014
- Due settimane andavano fruite durante l’anno 2014 (cioè nell’anno di maturazione);
- due settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2016;
- l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato.
La contribuzione, tuttavia, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno 2016 (ferie che, evidentemente, riguarderanno il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016), entro il 20 agosto 2016 con la denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2016.
Ferie relative all’anno 2015
- Due settimane vanno fruite durante quest’anno (anno di maturazione);
- due settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2017;
- l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato.
La contribuzione, tuttavia, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno 2017 (ferie che, evidentemente, riguarderanno il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017), entro il 20 agosto 2017 con la denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2017.
Il mancato rispetto dei termini di usufruizione delle ferie sopra descritte comporta per il datore di lavoro l’applicazione di una sanzione amministrativa d’importo variabile da 130 a 780 euro per lavoratore.