Il Ministero del lavoro con circolare n.10478/2013 ha sancito che sono esclusi dall’obbligo contributivo le prestazioni rese da parenti o affini dell’imprenditore, che siano pensionati o impiegati a tempo pieno presso altro datore di lavoro.
Al di fuori di tali casistiche, la prestazioni si considerano occasionali se rese nel rispetto del limite quantitativo di 90 giorni nel corso dell’anno solare, frazionabili anche in 720 ore.
Tranne che per l’impresa familiare costituita con atto notarile, per la quale non si applica la circolare, per le altre imprese è riconosciuto il carattere di occasionalità della prestazione resa dal collaboratore familiare se a titolo gratuito nei seguenti casi:
– sempre se il collaboratore è pensionato
– sempre se il collaboratore è lavoratore dipendente a tempo pieno (in altra azienda)
– in tutti gli altri casi solo se la durata della prestazione del collaboratore non supera i 90 giorni o le 720 ore annue, sarà comunque a carico del personale ispettivo dimostrare il superamento dei limiti citati con una rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale.
I collaboratori interessati dalla normativa sono il coniuge dell’imprenditore, i parenti e gli affini entro il terzo grado.
Qualora il familiare sia inquadrato nell’ambito di un rapporto contrattuale di lavoro dipendente o autonomo, con corresponsione di un trattamento economico (con iscrizione all’INPS, ad esempio, in concomitanza di eventi che danno diritto all’indennità di maternità), ovvero mediante buoni lavoro, l’eventuale disconoscimento di tali rapporti potrà avvenire solo a seguito di specifici accertamenti da svolgersi secondo i consueti criteri.
Sono esenti dall’obbligo assicurativo all’INAIL le sole prestazioni “accidentali”, intendendosi per tali quelle rese una/due volte nell’arco dello stesso mese nel rispetto del limite massimo di 10 giornate lavorative all’anno.