L’art. 55 del “testo organico” riscrive il testo dell’art. 2103 cod. civ., disciplinando in modo nuovo lo ius variandi e le fattispecie di legittimo demansionamento, in attuazione della lettera e) dell’articolo unico del comma 7 della legge delega n. 183/2014.
Si prevede che in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, questi può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. Il demansionamento è accompagnato, se necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo (il mancato adempimento della formazione non determina la nullità dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni).
Altre ipotesi di assegnazione a mansioni proprie del livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In ogni caso lo schema di decreto prevede che nelle ipotesi di demansionamento, il lavoratore ha diritto a conservare il livello di inquadramento e il trattamento retributivo di cui godeva al momento dell’assegnazione a mansioni inferiori (ad eccezione dei soli elementi retributivi connessi a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa).
D’altro canto, lo stesso art. 55 stabilisce che nelle sedi di conciliazione o di certificazione possono essere stipulati accordi individuali di assegnazione a mansioni del livello di inquadramento inferiore anche con corrispondente riduzione della retribuzione, qualora l’intesa avvenga nell’interesse del lavoratore a conservare l’occupazione, ad acquisire una diversa professionalità o a migliorare le proprie condizioni di vita.