Con la sentenza n. 1766/15 depositata il 20/02/2015, la CTR di Napoli sezione staccata di Salerno ha ribadito che la tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani (ex TARSU, sostituita dal 2014 dalla TARI), non è dovuta per i locali e le aree scoperte ove si producono rifiuti speciali se al relativo smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Nel caso di specie la società Metallurgica Irpina Spa proponeva appello contro gli avvisi di accertamento TARSU del Comune di Ariano Irpino per le annualità 2008-2009-2010-2011. La società Metallurgica Irpina Spa aveva presentato denuncia TARSU con richiesta di detassazione per produzione di rifiuti speciali per un’area di mq. 895, allegando un contratto di smaltimento rifiuti con una società specializzata. Il Comune di Ariano Irpino si opponeva, affermando che la TARSU era dovuta per l’intero immobile, compresa l’area dove si producevano rifiuti speciali.
I giudici di seconde cure hanno accolto l’appello della società, in quanto è riuscita a dimostrare l’esclusione dell’area adibita alla produzione di rifiuti speciali allegando, oltre al contratto di smaltimento, anche le relative fatture. Lo Studio Castellano propone a tutti gli imprenditori un’analisi gratuita per casi simili.