La legge di Stabilità 2015 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, un nuovo meccanismo, denominato “split payment”, che trasferisce a carico della Pubblica Amministrazione il versamento dell`IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti.
In particolare, il nuovo art.17-ter del D.P.R. 633/1972, prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti della P.A., l`IVA dovrà essere da queste versata direttamente all`Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi.
Le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge e, inoltre, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Il Ministero dell`Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 9 gennaio 2015, ha precisato che il meccanismo dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell`imposta si verifichi successivamente alla stessa data, escludendo quindi dall`applicazione della nuova normativa eventuali fatture emesse dai cedenti o committenti precedentemente al 1 gennaio 2015 ma con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell`articolo 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972.
A partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà emettere fattura, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 (split payment); l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l’ente pubblico.
Operativamente, il cedente/prestatore continuerà ad emettere la fattura nei modi ordinari, la P.A. destinataria, onorerà il suo debito nei confronti del cedente/prestatore solo per quanto riguarda il solo corrispettivo, versando l`IVA direttamente all`Erario.
Nella sua liquidazione IVA periodica il cedente/prestatore considererà la stessa IVA come già versata.