Il nuovo regime sostituirà dal 2015 quelli agevolati attualmente in vigore: minimi e nuove iniziative produttive.
Il regime diventerà quello “naturale” per tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. E’ prevista un’eccezione per i contribuenti che al 31/12/2014 sono nel regime dei minimi: essi possono continuare ad applicarlo (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.
Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che nell’anno solare precedente abbiano:
1) conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda dell’attività svolta (il limite varia da 15.000 a 40.000 euro);
2) sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 euro lordi;
3) sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31/12 non superiore a 20.000 euro.
Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell’anno. Questa è la principale novità del nuovo regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.
Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Il versamento dell’imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l’Irpef.
Inoltre, i soggetti che adottano il regime forfetario sono in generale esonerati dal versamento dell’IVA (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell’Iva a credito).