PVC – FORMATO PRIMA DEL 1/012/2002 – ACCERTAMENTO NON NOTIFICATO ENTRO IL 12/08/2003 – CONDONO TOMBALE ART. 9 L. 289/02 – LEGITTIMO –
La fattispecie, sottoposta al vaglio del Consesso Avellinese, rappresentata nel corpo narrativo della sentenza in commento, in vero suscita particolare interesse sotto il profilo casistico, per la rarità dell’oggetto del gravame della vicenda processuale.
Qui di seguito, pur nella forma di compendio che caratterizza la specie della presente “nota” aggiungeremo qualche considerazione sul diniego del cosiddetto condono tombale in presenza di un PVC antecedente alla data del 01/01/2002 e non trasfuso in avviso d’accertamento entro il 12/08/2003.
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
La vicenda, sottoposta all’esame di giudici, trae origine da un ricorso avverso il diniego di definizione agevolata di cui all’art. 91.289/02, infatti l’amministrazione finanziaria in data 05/03/2005, ha notificato il provvedimento di rigetto, per l’anno 1999, della definizione automatica per gli anni pregressi prodotta ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289/2002, in quanto in data 31/03/2001 è stato notificato P.V.C. PER L’ANNO 1999, perché inficiata dalla presunta presenza di una causa ostativa, quale la notifica di un processo verbale di constatazione non definito, a sua volta, in base alle disposizioni dell’art. 15 della stessa legge n°289/02.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ricorre avverso l’avviso di diniego di definizione di cui all’art. 9 della L. 289/02, poiché la causa ostativa invocata dall’Ufficio, viene meno quando la notifica del P.V.C è antecedente alla data del 01/01/2002. Il processo verbale di contestazione formato prima del 1/01/2002 non blocca l’accesso ai condoni di cui all’art. 9 L. 289/2002, se non è stato trasfuso in avviso d’accertamento entro il 12/08/2003, per espressa previsione dell’art. 1, comma 2-ter decies del DL 24/05/2003 n. 143, tale norma afferma che gli stessi effetti di cui all’art. 9, comma 10, della legge 27/12/2002 n. 289, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (12 agosto 2003), il P.V.C non abbia dato luogo ad avviso di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell’amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di definizione agevolata presentata dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289/02 (condono tombale) deve ritenersi legittima, in quanto il p.v.c., notificato il 31.3.01, che ha dato luogo all’avviso di accertamento per l’anno 1999, notificato il 4.03.05, non è causa ostativa, come ritenuto, invece, dall’Amministrazione Finanziaria.
Infatti, l’art. 1, Co. 2-terdecies del d.l. 24giugno 2003, n. 143 statuisce che “gli stessi, effetti di cui all’art. 9, Co. 10, della legge 27.12.02, n. 289, sono altresì, prodotti nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (12.08.03), il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo all’avviso di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell’amministrazione finanziaria………….. .”
Nella fattispecie, risulta che l’avviso di accertamento per l’annualità 1999, di cui al citato p.v.c., è stato notificato solamente il 4.03.05, oltre il prescritto termine del 12.08.03.
In conseguenza, la domanda di definizione ex art. 9 della legge 289/02, presentata dalla società ricorrente per gli anni 1997/01 deve ritenersi legittima anche per l’anno 1999.
NOTA
Conclusivamente, chi scrive ritiene condivisibile che la soluzione offerta dalla sentenza, in quanto in presenza di un PVC notificato prima del 01/01/2002, non trasfuso alla data del 12/08/2003, in alcun avviso d’accertamento, è possibile aderire alla definizione automatica senza preventivamente provvedere alla chiusura della lite potenziale ex articolo 15 della legge 289/02, in relazione all’annualità colpita dallo stesso PVC.