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Sono finite le interminabili liti tra fisco e contribuente sulla decadenza dei termini in caso di somme iscritte a ruolo.
Di conseguenza, le cartelle dovranno essere notificate entro termini certi, a pena di decadenza.
Con la perentoria dei termini, il contribuente avrà la certezza, di non avere notifiche di cartelle, dopo le scadenze stabilite dalla legge.
Infatti la Corte Costituzionale ha dichiarato l’ille¬gittimità costituzionale dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 (Disposizioni sulla riscos¬sione delle imposte sul reddito) nella parte in cui non prevede per la notifica al contri¬buente della cartella di pagamento un ter¬mine, fissato a pena di decadenza (Sentenza Corte Costituzionale 12 luglio 2005, n. 280).
A seguito di tale sentenza, durante la con¬versione in legge del Decreto Legge 106/2005 (c.d. Decreto salva Irap) sono sta¬ti introdotti dei termini di notifica al contri¬buente delle cartelle.
Essi sono:
– entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazio¬ne della dichiarazione dei redditi
nel caso di liquidazione ex art. 36-bis. D.P.R. 600/73;
– entro il 31 dicembre del quarto an¬no successivo a quello di presenta¬zione della dichiarazione dei redditi nel caso di controllo formale ex art. 36-ter, D.P.R. 600/73;
– entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui 1’accertamento è divenuto definiti¬vo in caso di accertamento d’ufficio.
Particolari regole sono state dettate per il periodo transitorio (ovvero per le cartelle già emesse e che non sono ancora state no¬tificate).