CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI – ART. 10 DL 08/07/2002 – CONTRATTO CONCLUSO – LA DATA SI DETERMINA CON LA CONSEGNA DEL BENE – REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA
DIRITTO:
CONTRATTO CONCLUSO
I giudici di prime cure hanno sancito nella sentenza in esame che il contratto è stato concluso all’atto dell’emissione della fattura (23/09/2002), e non alla stipula del contratto (10/06/2002) come sostenuto dal contribuente.
La sentenza in esame è da censurare in quanto è notorio che a norma dell’art. 1326 del Codice Civile. “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte” ed il luogo della conclusione del contratto(1327) è quello dove il proponente ha conoscenza dell’accettazione.
Il contratto concluso in data 10/06/2002 tra Cusano Generoso e Ciasullo Leonardo ha tutti i requisiti dell’art.1326 del Codice Civile e contiene tutti gli elementi previsti dalla norma.
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La compravendita è, quindi, il contratto programmaticamente traslativo in quanto si propone di realizzare il trasferimento della proprietà o di altro diritto. E’, inoltre, un contratto ad effetti reali, in forza del principio consensualistico (art.1376 c.c.), la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, senza che occorra la consegna della COSA.
PROVE
L’art.10 del D.L.8-7-2002 mod. in L 08-08-2002 n° 178, al comma 3 recita testualmente “ per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di- ecc….”, di conseguenza il legislatore (parlamento) non ha posto nessuna condizione, di quelle previste dalla c.m. n°32/e di cui al punto 3.1.3. lett. A.