SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Ufficio di Ariano Irpino dell’Agenzia delle Entrate notificò alla società Italiana Lattiera Cervaro s.r.l. l’avviso di accertamento con cui accertava ai fini Irpeg il reddito di lire 194.791.000 ed il valore della produzione ai fini Irap di lire 234.668.000, il tutto in base alle RESE DEL LATTE pubblicate su una rivista del settore.
La società contribuente ha contestato tale provvedimento impositivo, con le seguenti motivazioni:
1. le presunzioni espresse nell’accertamento sono prive del carattere della gravità, precisione e concordanza, ex art. 2729 c.c.;
2. la ricostruzione per presunzioni non è ammessa in presenza di contabilità regolarmente tenuta;
3. l’accertamento è basato su una arbitraria ricostruzione del volume di affari e delle percentuali di resa;
4. nel merito, con consulenza tecnica di parte, per altro confortata dalle percentuali di resa già adottate dal medesimo ufficio per la medesima azienda per l’anno 1984 .
L’Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino legittima il proprio operato in quanto uniformato alla metodologia di accertamento, ovvero nel Manuale di Tecnologia Casearia di G. Rossi – Ed. agricole 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto
I giudici di prime cure rilevano che gli elementi posti a base della rettifica impugnata, propri della scienza probabilistica, quale la percentuale di resa applicata al latte destinato alla trasformazione, trattandosi di criteri generici, non sono idonei a giustificare la rettifica stessa.
Essi non integrano un fatto noto e certo, sul quale poggiare in termini di rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) il convincimento del verificarsi del fatto ignoto (entità dei ricavi), e, quindi, non possono da soli configurare prova per presunzioni, senza il conforto di altri elementi, sia pure parimenti indiziari (Cass. 19.5.2000 n. 6499; 29.11.2000 n. 15310; 2.9.1995 n. 9265;17.12.1994 n. 10856).
Nel merito
Le percentuale adottate nella procedura in esame non integrano un fatto noto e certo: il resistente Ufficio non giustifica l’applicazione di percentuali diverse per la medesima azienda, finalizzate al medesimo scopo ancorché riferite ad anno diverso da quello in esame.
Va osservato che l’impugnato accertamento poggia sull’applicazione degli studi di settore, che, se pur provenienti dal Manuale di Tecnologia Casearia sono propri, come detto, della scienza probabilistica.
In quanto tali, non presentano la caratteristica della certezza, non soddisfano i requisiti previsti dall’art 54 citato D.P.R., trattandosi di criteri vaghi e generici perché non correlati alla specifica realtà aziendale, sono inidonei a giustificare, appunto, la rettifica (Cass., sez. I 6.5.1995, n. 4976; 17.4.1996 n. 3603).
Viene qua in rilievo il principio d’acquisizione probatoria nel processo tributario delle consulenze di parte: il materiale introdotto dalle parti in giudizio può liberamente essere utilizzato e valutato dal giudice, quale che sia la parte che ha introdotto in giudizio
Trattasi, dunque, di circostanze e, perché no, fatti indizianti dai quali si può dimostrare le incongruenze dell’accertamento e ne indeboliscono la capacità probatoria della ricostruzione indiretta, in via matematico – statistica, del volume d’affare e dei ricavi.
CONCLUSIONI
La sentenza in commento ha affrontato, la rilevante questione della legittimità di un accertamento in cui l’Agenzia delle Entrate ha determinato maggiori ricavi mediante la mera applicazione di una percentuale di resa del latte ricavata da uno studio di settore.
La decisione dei giudici tributari di prime cure, induce ad alcune riflessioni sulla natura presuntiva degli studi di settore, e sulle possibili conseguenze derivanti dall’inquadramento degli stessi studi di settore nella categoria delle presunzioni semplici o delle presunzioni legali.
Di conseguenza i giudici affermano che, in presenza di una contabilità formalmente regolare, non e possibile pervenire ad un accertamento di maggiori ricavi sulla base della semplice applicazione di una diversa percentuale di resa, che anche se frutto di uno studio di una rivista specializzata, costituisce un dato indiziario, a cui bisogna affiancare elementi tali che confortano gli studi di settore, per giustificare l’attribuzione di maggiori ricavi.
A ns avviso le presunzioni semplici non sono e non possono costituire strumenti utilizzabili sempre e solo contro il contribuente. Quindi, bisogna garantire la corretta applicazione dello strumento presuntivo, il quale impone una verifica rigorosa e attenta in sede contenziosa dei risultati cui perviene l’applicazione degli studi di settore.
E’ appena il caso di aggiungere, che i giudici sono vincolati solo dalla bontà o meno del risultato dello studio, che non dovrebbe quindi essere recepito acriticamente, ma, richiede, volta per volta di verificare la correttezza e la bontà dell’inferenza effettuata dall’Ufficio mediante l’applicazione degli studi di settore.