Lƒ??esercizio dellƒ??attivitÇÿ di vendita diretta dei prodotti agricoli, come disciplinato dallƒ??art. 4 del D.lgs. n. 228/2001, Çù stato ampliato dalla legge di bilancio 2019 che ha introdotto nella relativa disciplina amministrativa una rilevante modifica.
Infatti, il comma 700 dellƒ??art. 1 della L. n. 145/2018, nellƒ??aggiungere il comma 1-bis allƒ??art. 4 del D.lgs. n. 228/2001, ha specificato che gli imprenditori agricoli (singoli o associati) iscritti al Registro delle imprese, fermo restando lƒ??osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sanitÇÿ, possono altresǪ vendere direttamente al dettaglio (in tutto il territorio dello Stato) i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o piÇû comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda.
Tuttavia, per poter effettuare la vendita diretta Çù necessario che:
– i prodotti agricoli e alimentari destinati alla rivendita al dettaglio siano direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli (verosimilmente anchƒ??essi iscritti al Registro delle imprese);
– il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende sia prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
Relativamente alla prima condizione, non Çù consentita alcuna attivitÇÿ di intermediazione commerciale, dato che il trasferimento dei prodotti da destinare alla rivendita al dettaglio deve avvenire direttamente tra due o piÇû imprenditori agricoli.
Per quanto concerne la seconda condizione, il concetto di ƒ??prevalenzaƒ?, che sembra applicabile esclusivamente in questo caso, Çù riferito soltanto al ƒ??fatturatoƒ? e quindi non alla ƒ??quantitÇÿƒ? dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
SicchǸ Çù ragionevole e fondato sostenere che qualora la quantitÇÿ dei prodotti acquistati sia maggiore della quantitÇÿ dei prodotti destinata alla vendita proveniente dalla propria azienda, la seconda condizione Çù comunque rispettata se il fatturato dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli e destinati alla vendita al dettaglio Çù inferiore al fatturato dei prodotti propri. Ad esempio: 100 prodotti acquistati e 80 prodotti della propria azienda; fatturato prodotti acquistati pari a 1.000 euro e fatturato prodotti della propria azienda pari a 1.200 euro.
Fermo restando dunque tale speciale requisito della ƒ??prevalenzaƒ?, il limite previsto espressamente dallƒ??art. 4, comma 8 del DLgs. n. 228/2001 rimane quello dei ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti di terzi non superiore nellƒ??anno solare precedente allƒ??importo di 160.000 euro per gli imprenditori individuali e allƒ??importo di 4.000.000 di euro per le societÇÿ.
Tale disposizione ha dato luogo a diversi dubbi interpretativi specialmente in ordine alle categorie merceologiche dei prodotti agricoli di terzi che lƒ??imprenditore agricolo poteva rivendere direttamente al dettaglio (cfr. risoluzioni MISE n. 169670 dellƒ??8 maggio 2017, n. 343306 del 2 novembre 2016 e n. 162011 del 14 settembre 2015; nota MIPAAF n. 2855 del 7 agosto 2015).
Infatti, fino allƒ??anno scorso, adottando una linea interpretativa rigida e restrittiva, Çù stata considerata applicabile la disciplina della vendita diretta esclusivamente a quei prodotti agricoli di terzi appartenenti al medesimo comparto merceologico dei prodotti propri. Questo perchǸ era stato considerato inammissibile vendere nel proprio punto aziendale (ad esempio, pomodori o passate di pomodoro acquistati da terzi), da parte di un imprenditore agricolo (allevatore) produttore di formaggi ottenuti con latte dei propri animali.
Superati i dubbi sulle categorie merceologiche
La legge di bilancio 2019, superando nettamente tali incertezze interpretative, ha ora allargato il perimetro di vendita degli imprenditori agricoli. CosǪ, ad esempio, il produttore di frutta o verdura ben puÇý vendere anche la carne (bovina, caprina, equina), purchǸ venga acquistata direttamente da altri imprenditori agricoli e nel limite del predetto fatturato.
Tuttavia, poichǸ la norma ha ridisegnato una disciplina amministrativa e commerciale, indicando uno specifico e speciale requisito di ƒ??prevalenzaƒ?, non Çù superfluo sostenere che la modifica in questione esula dallƒ??ambito fiscale, nel quale non dovrebbe avere alcuna rilevanza. Ne discenderebbe che la vendita diretta dei prodotti agricoli, acquistati da altri imprenditori agricoli e non appartenenti al medesimo comparto merceologico di quelli derivanti dallƒ??esercizio dellƒ??attivitÇÿ agricola principale, dÇÿ luogo al reddito di impresa.