La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) introduce rilevanti novitÇÿ, ai fini delle imposte dirette e dellƒ??IVA, nel settore della raccolta occasionale di prodotti selvatici non legnosi (quali tartufi, funghi, bacche, ecc.), nonchǸ di erbe officinali.
Come si ricorderÇÿ lƒ??art. 1 comma 109 della L. n. 311/2004 aveva stabilito che:
– i soggetti che nellƒ??esercizio di impresa acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti a emettere autofattura, omettendo lƒ??indicazione delle generalitÇÿ del cedente e versando allƒ??Erario, senza diritto alla detrazione, gli importi dellƒ??IVA relativi alle medesime autofatture;
– la cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore, dilettante od occasionale, non munito di partita IVA, ad alcun obbligo contabile;
– i cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle Regioni di appartenenza la quantitÇÿ e la provenienza territoriale del prodotto commercializzato, sulla base delle risultanze contabili;
– i cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
A decorrere dal 1¶ø gennaio 2017, per effetto delle novitÇÿ introdotte dallƒ??art. 29 della L. 122/2016 al fine di evitare la procedura di infrazione sollevata dallƒ??Ue nei confronti dellƒ??Italia:
– Çù stato abrogato il regime speciale IVA applicabile agli acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali;
– lƒ??esonero dagli obblighi contabili Çù stato limitato ai raccoglitori occasionali (non titolari di partita IVA) e non piÇû anche ai raccoglitori dilettanti;
– lƒ??aliquota IVA del 10% si Çù resa applicabile anche alle cessioni di tartufi freschi, refrigerati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.
Ai fini delle imposte dirette, invece, Çù stato previsto che, sulle somme corrisposte ai raccoglitori occasionali di tartufi, le imprese operino una ritenuta alla fonte a titolo dƒ??imposta, con obbligo di rivalsa (art. 25-quater del DPR 600/73). La ritenuta si applica, in misura pari allƒ??aliquota IRPEF del primo scaglione di reddito (23%), sullƒ??importo del corrispettivo pagato, ridotto del 22%.
La legge di bilancio 2019 ha rivisto e integrato la disciplina tributaria, disponendo che i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attivitÇÿ di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (classe ATECO 02.30) da parte delle persone fisiche, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee (art. 3 del DLgs. 75/2018), sono assoggettati a unƒ??imposta sostitutiva dellƒ??IRPEF (e relative addizionali) pari a 100 euro. La nuova imposta sostitutiva va versata entro il 16 febbraio dellƒ??anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta (per uno o piÇû prodotti) rilasciato dalla Regione o altri enti subordinati. Sono invece esclusi dal versamento i soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
Lƒ??attivitÇÿ di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano lƒ??importo annuo di 7.000 euro (che non fa cumulo con altri redditi della persona fisica).
La disciplina prevista per le cessioni di tartufo dallƒ??art. 1 comma 109 della legge finanziaria 2005 Çù stata estesa alle cessioni di prodotti selvatici non legnosi generati dallƒ??attivitÇÿ di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30 e alla raccolta di piante officinali spontanee di cui allƒ??art. 3 del DLgs. 75/2018.
Per le operazioni effettuate senza lƒ??applicazione della ritenuta IRPEF, in quanto soggette a imposta sostitutiva, lƒ??acquirente emette un documento di acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice ricevuta del versamento dellƒ??imposta sostitutiva, la natura e la quantitÇÿ del prodotto ceduto, nonchǸ lƒ??importo del corrispettivo pattuito.
Riviste le aliquote IVA per le cessioni di tartufi
Ai fini dellƒ??IVA, viene introdotto il nuovo art. 34-ter del DPR 633/72 in base al quale i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi o di piante officinali, che nellƒ??anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 7.000 euro, sono esonerati dal versamento dellƒ??imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. Inoltre, lƒ??aliquota IVA viene diminuita dal 10% al 5% per la cessione di tartufo fresco o refrigerato, e viene fissata al 10% per gli altri prodotti (tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata).
Infine i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dallƒ??art. 3 del DLgs. 75/2018, diversi dai produttori agricoli di cui al comma 6 dellƒ??art. 34 del DPR 633/72, possono applicare il regime forfetario previsto dallƒ??art. 1 commi da 54 a 75 della L. 190/2014. Il reddito di tali soggetti Çù comunque determinato su base catastale.
La raccolta occasionale di tartufi
Il Legislatore, con la Legge di Bilancio per il 2019 Çù intervenuto nuovamente, a distanza di poco piÇû di due anni, sulla disciplina fiscale prevista per un settore quale quello del tartufo, in forte espansione e caposaldo del Made in Italy.
Lƒ??intervento segue, come detto, quello della L. 112/2016 (la cd. Legge Europea) con cui, innanzitutto, Çù stata eliminata la previsione di applicazione dellƒ??Iva in reverse charge sulla vendita da parte di un soggetto non passivo Iva quale Çù il raccoglitore occasionale ma, soprattutto, Çù stata prevista, per le vendite effettuate da parte dei raccoglitori occasionali nei confronti di operatori commerciali, lƒ??applicazione di una ritenuta a titolo dƒ??imposta, in misura pari allƒ??aliquota per il primo scaglione di reddito fissata dallƒ??articolo 11 Tuir (articolo 25-quater D.P.R. 600/1973), con base imponibile abbattuta in misura pari al 22%.
Per effetto delle novitÇÿ apportate con lƒ??articolo 1, commi 692ƒ??699, L. 145/2018, viene introdotto un nuovo regime fiscale per le persone fisiche raccoglitori occasionali.
Si definiscono tali i soggetti che sono in possesso del titolo, rilasciato dalla Regione o da altri enti subordinati, necessario per la raccolta di uno o piÇû prodotti e che dichiarano corrispettivi di vendita nei limiti di 7.000 euro annui.
I prodotti vendibili sono quelli non legnosi ricompresi nella classe ATECO 02.30 (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciÇû, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dellƒ??ippocastano, muschi e licheni) e le piante officinali spontanee raccolte ai sensi di quanto previsti dallƒ??articolo 3 D.Lgs. 75/2018 (piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, alghe, funghi macroscopici e licheni destinati ai medesimi usi).
Viene prevista lƒ??applicazione di unƒ??imposta sostitutiva sul reddito individuata in 100 euro annui, da versarsi entro il 16 febbraio dellƒ??anno di riferimento con conseguente venir meno dellƒ??applicazione della ritenuta di cui allƒ??articolo 25-quater D.P.R. 600/1973, introdotta con la L. 112/2016. Tali redditi, inoltre, per espressa previsione normativa, non fanno cumulo con altri redditi.
Si viene quindi a determinare un quadro di insieme caratterizzato da 2 possibili regimi impositivi per i raccoglitori occasionali:
- assoggettamento a unƒ??imposta sostitutiva in misura pari a 100 euro annui in caso di corrispettivi nel limite di 7.000 euro annui;
- assoggettamento a una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul 78% dei corrispettivi percepiti in caso di superamento del tetto di cui sopra.
Da un punto di vista Iva, inoltre, per effetto di quanto stabilito dal nuovo articolo 34-ter D.P.R. 633/1972, i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante officinali spontanee ai sensi dellƒ??articolo 3 D.Lgs. 75/2018, sono esonerati dal versamento dellƒ??imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, a condizione che nellƒ??anno solare precedente non abbiano realizzato un volume dƒ??affari non superiore a 7.000 euro.
Tali soggetti sono inoltre esonerati dagli adempimenti contabili Iva per effetto di quanto previsto dalla L. 311/2004.
In realtÇÿ mal si comprende la previsione del Legislatore per dei soggetti che, in realtÇÿ, sono esclusi dallƒ??applicazione del tributo a causa della carenza dei requisiti richiesti, essendo dei meri raccoglitori occasionali come stabilisce la norma stessa.
Nel caso di acquisto da parte di cessionari o committenti soggetti passivi Iva, questi ultimi dovranno, per effetto di quanto previsto dallƒ??articolo 1, comma 697, L. 145/2018, certificare lƒ??operazione per la quale non hanno applicato la ritenuta di cui allƒ??articolo 25-quater D.P.R. 600/1973, emettendo un documento di acquisto da cui risulti:
- data di cessione;
- nome e cognome;
- codice fiscale del cedente;
- codice ricevuta del versamento dellƒ??imposta sostitutiva;
- natura e quantitÇÿ del prodotto ceduto;
- corrispettivo pattuito.
Infine, sempre per quanto riguarda la cessione di tartufi, la Legge di bilancio per il 2019 interviene ancora in tema di Iva, modificando lƒ??aliquota applicabile. Infatti Çù previsto che, nel limite delle quantitÇÿ standard di produzione determinate con decreto Mipaaf, emanato di concerto con il Mef, essa diviene:
- 5% per i tartufi freschi o refrigerati (nuovo numero 1-quater, Tabella A, parte II-bis) e
- 10% per i tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato (nuovo n. 20-bis, Tabella A, parte III).
Lƒ??articolo 1, comma 699, L. 145/2018 introduce, inoltre, la possibilitÇÿ, per i produttori agricoli che gestiscono la produzione di
- prodotti non legnosi non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e
- prodotti non ricompresi tra le piante officiali ex D.Lgs. 75/2018,
diversi dai produttori esonerati di cui allƒ??articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 e quindi con un volume dƒ??affari superiore a 7.000 euro o, a meno di successivi chiarimenti in senso contrario, il cui volume dƒ??affari non Çù rappresentato per almeno i 2/3 da prodotti ricompresi nella Prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, di poter optare per il regime forfettario di determinazione del reddito, fermo restando la determinazione catastale dello stesso (essendo imprenditori agricoli ai sensi dellƒ??articolo 2135 cod. civ.).