Lƒ??articolo 8, comma 2, D.P.R. 633/1972 consente ai contribuenti che rivestono la qualifica di esportatore abituale di acquistare beni/servizi senza applicazione dellƒ??Iva nei limiti delle esportazioni od operazioni assimilate registrate nellƒ??anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).
La scelta tra il sistema di determinazione del plafond con il metodo fisso o con il metodo mobile Çù rimessa alla discrezionalitÇÿ del contribuente e puÇý essere modificata allƒ??inizio di ciascun anno, per cui Çù utile richiamare, per gli operatori interessati, le modalitÇÿ per il passaggio dal metodo fisso a quello mobile e viceversa.
Con il sistema del plafond fisso (o solare), il periodo di riferimento corrisponde alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond registrate nellƒ??anno solare precedente, mentre con il sistema del plafond mobile (o mensile), il periodo di riferimento Çù individuato nei dodici mesi precedenti. Ne discende, secondo le indicazioni della prassi amministrativa, che questƒ??ultimo sistema puÇý essere utilizzato solo dai contribuenti che hanno iniziato lƒ??attivitÇÿ almeno da 12 mesi (circolare 8/D/2003 e nota n. VII-15-902/1995).
La circolare 8/D/2003 ha specificato che, ai fini dellƒ??opzione per lƒ??utilizzo di un sistema piuttosto che lƒ??altro, assume rilevanza il ƒ??comportamento attivoƒ? del contribuente, confermato, in sede di dichiarazione Iva, dalla compilazione dellƒ??apposito quadro destinato agli esportatori abituali, contenente una casella da barrare allo scopo di indicare il metodo utilizzato.
Ç? il caso, tuttavia, di ricordare che la Corte di Cassazione, con lƒ??ordinanza n. 9028/2011, ha negato che il diritto di acquistare beni/servizi senza Iva sia precluso allƒ??esportatore abituale che abbia omesso di compilare il quadro VC e che, nella specie, non abbia comunicato la scelta del regime del plafond mobile.
Per superare la violazione contestata dallƒ??Ufficio, Çù stato valorizzato il comportamento concludente dellƒ??operatore, che deve intendersi ammesso ad esercitare le opzioni relative al regime dellƒ??Iva qualora la contabilitÇÿ obbligatoria sia adeguatamente uniformata al regime scelto.
Ad assumere rilevanza sono, pertanto, le condizioni sostanziali per lƒ??acquisto senza applicazione dellƒ??imposta, vale a dire la qualifica di esportatore abituale, lƒ??esistenza di un plafond disponibile e la comunicazione dei dati della dichiarazione dƒ??intento allƒ??Agenzia delle Entrate, con successiva consegna al fornitore della dichiarazione dƒ??intento e della ricevuta di presentazione rilasciata dallƒ??Agenzia.
Tale conclusione Çù confermata dalla recente sentenza n. 19366/2018, con la quale la Suprema Corte ha esaminato gli effetti dellƒ??omessa comunicazione allƒ??Agenzia delle Entrate del trasferimento del plafond in caso di affitto dƒ??azienda.
Anche se tale omissione comporta la violazione dellƒ??articolo 8, comma 4, D.P.R. 633/1972, i giudici di legittimitÇÿ hanno escluso che allƒ??affittuario sia precluso il beneficio collegato al plafond, in assenza di un danno erariale e della circostanza che, nel caso di specie, il contratto di affitto dƒ??azienda, contenente la clausola di trasferimento del plafond, era stato regolarmente registrato, cosicchǸ lƒ??Amministrazione finanziaria risultava in possesso di tutti i dati necessari per una concreta ed effettiva attivitÇÿ di controllo.
Come anticipato, per i contribuenti che adottano il metodo fisso, il plafond Çù determinato per lƒ??intero anno solare in misura pari ai corrispettivi delle cessioni allƒ??esportazione od operazioni assimilate registrate nellƒ??anno solare precedente. Per i contribuenti che adottano il metodo mobile, invece, nella determinazione del plafond mensile si procede allƒ??inizio di ogni mese a rideterminare il plafond disponibile in misura pari allƒ??ammontare delle cessioni registrate nei dodici mesi precedenti, al netto degli acquisti senza Iva effettuati nello stesso periodo; in particolare, la circolare 73/E/1984 ha precisato che, dallƒ??ammontare complessivo delle cessioni, sarÇÿ detratto lƒ??importo delle cessioni relative al tredicesimo mese precedente e un pari importo sarÇÿ detratto dal totale degli utilizzi effettuati, sino a concorrenza degli stessi.
Tale metodologia di calcolo consente di tener conto del fatto che parte degli acquisti effettuati senza Iva negli ultimi dodici mesi sono, comunque, imputabili alle cessioni registrate nel tredicesimo mese precedente.
In caso di passaggio dal sistema fisso a quello mobile, il plafond disponibile allƒ??inizio di utilizzo del nuovo sistema Çù pari allƒ??importo delle operazioni attive registrate nellƒ??anno precedente.
In caso, invece, di passaggio dal sistema mobile a quello fisso, la risoluzione 77/E/2002 ha chiarito che occorre prendere a riferimento il plafond che sarebbe risultato disponibile per il mese di gennaio se si fosse mantenuto il metodo mobile. Pertanto, occorre ancora ƒ?? e per lƒ??ultima volta ƒ?? seguire il procedimento per il calcolo del plafond mobile partendo dallƒ??ammontare della posta attiva e passiva del mese di dicembre dellƒ??anno precedente, sottraendo da entrambe le operazioni non imponibili del tredicesimo mese.
Infatti, considerato il particolare meccanismo di calcolo che governa il metodo mobile, la risultanza che emerge da tale calcolo rappresenta lƒ??ammontare del plafond creato ed effettivamente non utilizzato alla data del 1¶ø gennaio del nuovo anno.