Questo Çù quanto precisato dallƒ??Agenzia delle Entrate, in occasione del videoforum organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in risposta allƒ??eventualitÇÿ in cui gli ƒ??operatori sanitariƒ? tenuti allƒ??invio dei dati al sistema TS (medici, odontoiatri, psicologi, farmacie, parafarmacie, infermieri, ostetriche/i, tecnici di radiologia, veterinari, ottici, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN, ecc.ƒ?Ý) si trovino in presenza di un assistito che neghi lƒ??autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati (ƒ??opposizioneƒ?).
Per meglio comprendere tale casistica occorre mettere a ƒ??confrontoƒ? vecchia e nuova norma.
Dopo un braccio di ferro con il Garante della privacy, infatti, nellƒ??ambito della Legge di bilancio (articolo 1, comma 53, L. 145/2018), il legislatore ha modificato le disposizioni contenute nellƒ??articolo 10-bis D.L. 119/2018 stabilendo ora che, per il periodo dƒ??imposta 2019, ƒ??i soggetti tenuti allƒ??invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dellƒ??elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata .. non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui allƒ??articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitariaƒ?.
Nella sua ƒ??precedente versioneƒ? la norma stabiliva, invece, sempre per lƒ??anno 2019, lƒ??esonero dallƒ??obbligo della fatturazione elettronica per quelle fatture i cui dati fossero inviati al Sistema tessera sanitaria.
Tale formulazione lasciava aperte non poche criticitÇÿ per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, tanto che lo stesso Garante ƒ?? nellƒ??ambito del provvedimento 511 del 20 dicembre 2018 ƒ?? aveva intimato allƒ??Agenzia delle entrate di dare ƒ??idonee istruzioniƒ? a tali soggetti affinchǸ ƒ??in nessun casoƒ? si procedesse allƒ??emissione di una fattura elettronica, attraverso lo SDI, concernente lƒ??erogazione di una prestazione sanitaria, ƒ??a prescindere dallƒ??invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codiceƒ? in materia di privacy.
Nel rispetto di tali indicazioni del Garante, la nuova formulazione della norma ha previsto, da un lato, lƒ??individuazione di un divieto di emissione della fatturazione elettronica in luogo del pregresso esonero e, dallƒ??altro, il riferimento alle fatture ƒ??i cui dati sono da inviareƒ? al sistema TS in luogo delle ƒ??fatture i cui dati sono inviatiƒ?.
Queste due revisioni rispetto alla formulazione originaria della norma assumono, in via interpretativa, un impatto di non poco conto.
Tuttavia, sganciando la locuzione ƒ??i cui dati sono da inviareƒ? dallƒ??effettivo invio dei dati al sistema TS, pare che lƒ??intento del legislatore sia stato quello di conformarsi alle indicazioni del Garante della privacy con conseguente ƒ??divietoƒ? di fatturazione elettronica in ƒ??tutti i casiƒ? in cui i dati delle fatture siano da inviare (ma non Çù detto che ciÇý avvenga) al sistema TS.
Orientamento, questo, recentemente ƒ??confermatoƒ? dallƒ??Agenzia delle Entrate mediante la seguente precisazione: ƒ??nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti a inviare a TS si deve emettere fattura elettronicaƒ?.
Pertanto, nel caso di fatture emesse nei confronti di soggetti ƒ??privatiƒ?, occorrerÇÿ procedere allƒ??emissione fattura ƒ??cartaceaƒ? non solo quando le prestazioni poste in essere rientrano tra quelle oggetto di invio al sistema tessera sanitaria, ma anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso la propria ƒ??opposizioneƒ? allƒ??invio. Di converso, resta fermo lƒ??obbligo di emissione della fattura ƒ??elettronicaƒ? nel caso in cui le fatture emesse dallƒ??operatore sanitario riguardino operazioni che non ricadono tra le prestazioni che comportano lƒ??invio dei dati al sistema TS: si tratta, ad esempio, di prestazioni consulenziali, di docenze a corsi di formazione o aggiornamento nonchǸ dellƒ??eventuale cessione di beni ammortizzabili.
Allo stesso modo, restano ancorate allƒ??obbligo di emissione della fattura elettronica tutte quelle prestazioni emesse nei confronti di soggetti titolari di partita Iva (ossia le c.d. fatture B2B).
Un ulteriore aspetto che si intende porre allƒ??attenzione riguarda il fatto che il mancato rispetto del ƒ??divietoƒ? di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti allƒ??invio dei dati al sistema TS, non Çù in alcun modo sanzionato.
Restano ferme, invece, le disposizioni sanzionatorie previste in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati al sistema TS: in tale eventualitÇÿ, lo si ricorda, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro, senza possibilitÇÿ di avvalersi, in caso di violazioni plurime, del cumulo giuridico. Se la comunicazione Çù correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione Çù ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Infine, nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione viene meno se lƒ??invio dei dati ƒ??correttiƒ? Çù effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dellƒ??obbligo non sono applicabili le sanzioni previste nei casi di lieve tardivitÇÿ o di errata trasmissione dei dati, laddove lƒ??errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni e deduzioni nella dichiarazione precompilata (articolo 3, comma 5-ter, D.Lgs. 175/2014).