Una delle novitÇÿ piÇû rilevanti contenute nella legge di Bilancio 2019 Çù rappresentata dallƒ??innalzamento a 65.000 euro, per tutte le attivitÇÿ dƒ??impresa e professionali, della soglia di ricavi o compensi per lƒ??applicazione del regime forfettario.
In base al testo, potranno accedere al regime giÇÿ dal 2019 le persone fisiche esercenti attivitÇÿ dƒ??impresa o professionale che nel 2018 conseguiranno un ammontare di ricavi ovvero percepiranno compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al predetto limite.
Non risulteranno, invece, modificati i coefficienti di redditivitÇÿ da applicare allƒ??ammontare dei ricavi o compensi per la determinazione del reddito imponibile.
La novella eliminerÇÿ gli altri requisiti di accesso oggi operanti; trattasi:
– del limite di 5.000 euro annuo per le spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
– del limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali.
Dal lato delle cause di esclusione:
– Çù confermata lƒ??impossibilitÇÿ di applicare il regime forfetario per chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito (per esempio agricoltura e attivitÇÿ connesse alla pesca, vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta, agenzie di viaggio e turismo, agriturismi, vendite a domicilio, rivendita beni usati, di oggetti dƒ??arte o da collezione, agenzie di vendite allƒ??asta di oggetti dƒ??arte o da collezione), nonchǸ per le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
– Çù ampliata la preclusione al regime in presenza di partecipazioni societarie, oltre che in societÇÿ di persone o in Srl trasparenti, anche in Srl in regime ordinario, per i soci che controllano direttamente o indirettamente societÇÿ a responsabilitÇÿ limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivitÇÿ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivitÇÿ dƒ??impresa, arti o professioniƒ?
– impossibilitÇÿ di accedere al regime forfettario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori, in forza di uno o piÇû contratti di lavoro dipendente o di co.co.co., e intendono svolgere lƒ??attivitÇÿ dƒ??impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.
Non sono destinate a essere modificate le aliquote dellƒ??imposta sostitutiva applicabili. Quella base rimarrÇÿ fissata nella misura del 15%, mentre le partite Iva start-up continueranno a godere dellƒ??aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni. SarÇÿ confermata anche la possibilitÇÿ di dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali versati nellƒ??anno.
Infine, Çù appena il caso di precisare che lƒ??adesione al regime forfettario comporterÇÿ lƒ??esclusione dallƒ??obbligo della fatturazione elettronica.