A pochi giorni dal debutto della fattura elettronica obbligatoria lƒ??Agenzia delle entrate continua ad emanare chiarimenti.
Gli ultimi chiarimenti riguardano in primo luogo i commercianti al minuto e gli altri soggetti che, ai sensi dellƒ??articolo 22 D.P.R. 633/1972 non sono obbligati allƒ??emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, in quanto certificano le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.
PoichǸ per i primi sei mesi del 2019 le disposizioni del D.L. 119/2018 prevedono la possibilitÇÿ di emettere la fattura entro il termine per la liquidazione dellƒ??imposta in cui lƒ??operazione Çù effettuata, lƒ??Agenzia chiarisce che la richiesta della fattura da parte del cliente richiede al commerciante al minuto alternativamente di porre essere il seguente comportamento:
- se il commerciante intende avvalersi della fatturazione differita, deve emettere uno scontrino o una ricevuta fiscale (sostitutivi del Ddt) e scorporare lƒ??importo dal totale dei corrispettivi giornalieri;
- se il commerciante emette fattura immediata entro il termine della liquidazione periodica, al momento di effettuazione dellƒ??operazione emette un documento di quietanza dellƒ??operazione, ferma restando la possibilitÇÿ di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (fermo restando anche in tal caso lo scorporo dellƒ??importo dal totale dei corrispettivi giornalieri).
La prassi descritta puÇý applicarsi anche ai soggetti che, non rientrando tra quelli di cui allƒ??articolo 22 D.P.R. 633/1972, sono sempre obbligati ad emettere la fattura. Pertanto, nelle ƒ??moreƒ? dei termini di emissione della fattura, il cedente o prestatore puÇý emettere quietanza dellƒ??operazione cosǪ da ƒ??consegnareƒ? alla controparte un documento che attesti lƒ??avvenuta effettuazione dellƒ??operazione (utile per eventuali scopi di ƒ??certificazioneƒ? dellƒ??operazione).
Ulteriori chiarimenti interessanti riguardano i seguenti aspetti:
- Çù confermato che lƒ??imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere assolta esclusivamente con le modalitÇÿ indicate nel D.M. 17.06.2014, con la conseguenza che i soggetti che erano autorizzati al pagamento virtuale secondo le disposizioni di cui allƒ??articolo 15 D.P.R. 642/1972 devono rinunciare allƒ??autorizzazione ottenuta ed assolvere lƒ??imposta di bollo con le ƒ??nuoveƒ? regole (a mezzo F24 entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun periodo dƒ??imposta). Nella fattura elettronica deve essere indicato lƒ??importo dellƒ??imposta di bollo nel campo ƒ??Dati bolloƒ?;
- nella fattura elettronica emessa nei confronti di un esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione dƒ??intento deve essere indicato il numero della stessa nel campo ƒ??Causaleƒ? oppure nel blocco ƒ??Altri dati gestionaliƒ?;
- le spese anticipate in nome e per conto, escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dellƒ??articolo 15 D.P.R. 633/1972, possono essere indicate alternativamente mediante inserimento di un blocco nel campo ƒ??Dati Beni e serviziƒ? (indicando lƒ??importo ed il codice ƒ??N1ƒ?), ovvero utilizzando il blocco ƒ??Altri dati gestionaliƒ? (ricordandosi in tal caso di aggiungere lƒ??importo delle stesse al totale della fattura);
- lƒ??emissione della fattura differita richiede lƒ??indicazione dei riferimenti dei Ddt emessi senza allegare gli stessi alla fattura. Con la fattura elettronica, lƒ??Agenzia conferma che la fattura differita puÇý contenere anche solo lƒ??indicazione della data e del numero del Ddt, e che la conservazione degli stessi puÇý avvenire con la tradizionale modalitÇÿ cartacea. Tuttavia, qualora i Ddt siano allegati alla fattura elettronica ed il soggetto passivo abbia attivato il servizio di conservazione gratuita dellƒ??Agenzia, gli stessi saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. Lo stesso dicasi per le prestazioni di servizi, poichǸ, con la circolare 18/E/2014, lƒ??Agenzia aveva precisato che a supporto della fattura differita puÇý essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
Si ricorda che sono esclusi dallƒ??obbligo della fatturazione elettronica:
- i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio (cd. minimi);
- i soggetti che applicano il regime forfetario;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 con fatturato inferiore a 7.000 euro;
- i soggetti passivi (associazioni e societÇÿ sportive) che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo dƒ??imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nellƒ??ambito della propria attivitÇÿ commerciale (disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 119/2018);
- coloro che sono tenuti allƒ??invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, psicologi, eccetera). Si ricorda che lƒ??esonero Çù limitato al solo periodo dƒ??imposta 2019 e alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS (disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 119/2018).