DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero
Il primo comma chiarisce che rientrano nellƒ??alveo di applicabilitÇÿ della misura in commento gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero crediti notificati entro il 24.10.2018, alla duplice condizione che:
– i medesimi non siano stati impugnati;
– risultino ancora pendenti, alla data del 24.10.2018, i termini per la presentazione del ricorso.
Il contribuente, se interessato alla definizione agevolata, puÇý presentare la relativa istanza, previa rinuncia allƒ??impugnazione dellƒ??atto impositivo e alla proposizione di unƒ??istanza di accertamento con adesione.
Il pagamento delle somme complessivamente dovute deve avvenire:
1) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del L. 119/2018 (e quindi, entro il 23.11.2018);
2) o, se piÇû ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo lƒ??entrata in vigore del citato decreto.
Inviti al contraddittorio
Il secondo comma stabilisce che sono definibili anche gli inviti al contraddittorio di cui allƒ??articolo 5, comma 1, lett. c), e articolo 11, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 24.10.2018.
In tal caso, il contribuente deve provvedere al pagamento delle somme complessivamente dovute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 (e quindi, entro il 23.11.2018).
Accertamenti con adesione
Da ultimo, il terzo comma prevede che gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24.10.2018 ma non ancora perfezionati ai sensi dellƒ??articolo 9 D.Lgs. 218/1997, possono essere definiti in via agevolata mediante il pagamento delle somme complessivamente dovute entro 20 giorni dallƒ??entrata in vigore del D.L. 119/2018 (e quindi, entro il 13.11.2018).
Dopo aver chiarito quali sono gli atti oggetto di definizione agevolata e quali sono le condizioni necessarie perchǸ si possa accedere alla stessa, Çù dƒ??uopo sottolineare che:
– il momento perfezionativo della fattispecie si concretizza con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i relativi termini prima riportati;
– per quanto concerne la rateazione, lƒ??attestazione dellƒ??avvenuto perfezionamento e la successiva attivitÇÿ di riscossione in caso di inadempimento si rinvia allƒ??articolo 8, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 218/1997 in tema di accertamento con adesione, con lƒ??unica differenza che il numero delle rate trimestrali Çù stato aumentato ad un massimo di venti, indipendentemente dallƒ??importo da dilazionare.
– Çù esclusa la compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
– se la definizione ha ad oggetto le risorse proprie tradizionali UE, il contribuente deve pagare, oltre alle somme determinate ai sensi dellƒ??articolo 2, commi 1, 2 e 3, D.L. 119/2018, anche gli interessi di mora, decorrenti dal 1¶ø maggio 2016 e calcolati in funzione di quanto disposto dallƒ??articolo 114 bis, paragrafo 1, Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatte salve le esimenti previste dallo stesso articolo;
– sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nellƒ??ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui allƒ??articolo 5-quaterL. 167/1990 (rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per lƒ??estero di denaro, titoli e valori);
– i coobbligati possono beneficiare della definizione agevolata ottenuta da uno di essi.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI
Lƒ??articolo 6, D.L. 119/2018 (c.d. ƒ??Decreto Fiscaleƒ?), ha introdotto un meccanismo, di carattere temporaneo, che consentirÇÿ lƒ??estinzione del processo prima che sia giunta la pronuncia definitiva: la c.d. ƒ??definizione agevolata delle controversie tributarieƒ?. Tale possibilitÇÿ non Çù totalmente nuova in quanto ricalca, in certo qual modo, quanto previsto dallƒ??articolo 11, D.L. 50/2017; infatti, come la precedente prevede la possibilitÇÿ per il ricorrente, che alla data di entrata in vigore del Decreto (24 ottobre 2018) ha notificato alla controparte il ricorso, di presentare lƒ??istanza di definizione con la quale si impegna a pagare un importo pari al valore della controversia, o una misura ridotta in base al grado di giudizio se lƒ??Agenzia delle entrate Çù risultata soccombente, purchǸ si estingua il processo.
A differenza della precedente versione, quella introdotta dal Decreto Fiscale, Çù limitata alle controversie in cui Çù parte lƒ??Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda gli enti territoriali Çù lasciata loro la decisione di aderire allƒ??agevolazione entro il 31 marzo 2019.
La definizione delle controversie ƒ??pendentiƒ? prevede:
– la presentazione di unƒ??apposita istanza da parte del contribuente secondo le modalitÇÿ che saranno definite da un provvedimento del direttore dellƒ??Agenzia delle entrate; il pagamento ƒ??integraleƒ? degli – importi di cui allƒ??atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione, in unƒ??unica soluzione o in rate trimestrali (massimo 20).
Non sono dovute, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
Sul punto, la norma prevede che se lƒ??Agenzia Çù risultata soccombente in uno o piÇû gradi di giudizio lƒ??importo da versare potrÇÿ essere inferiore rispetto a quello indicato nellƒ??atto pari ad:
– 1/2 del valore della controversia nel caso di soccombenza nel primo grado di giudizio;
– 1/5 del valore della controversia nel caso di soccombenza nel secondo grado di giudizio.
La domanda di definizione, si ricorda, va presentata dal soggetto che ha proposto lƒ??atto introduttivo del giudizio in primo grado, oppure dal soggetto che vi Çù subentrato (nella maggior parte dei casi, si tratta dellƒ??erede del defunto) o ne ha legittimazione (ricorso proposto ad esempio dal genitore per conto del minore, dal tutore per lƒ??interdetto, dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore, etc.).
La procedura non sospende automaticamente il processo ma sarÇÿ necessario che il contribuente presenti al giudice unƒ??istanza di sospensione dalla quale risulti la volontÇÿ di voler aderire alla definizione agevolata; in tale caso la sospensione avrÇÿ durata fino al 10 Giugno 2019 prorogabile fino al 31 Dicembre 2020 se il contribuente depositerÇÿ presso lƒ??organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Se entro il 31/12/2020 non viene presentata istanza di trattazione della controversia dallƒ??interessato il processo Çù dichiarato estinto.
In ogni caso, per le controversie definibili, sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE
Con lo scopo di stimolare lƒ??adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di consentire ai contribuenti di riparare le infedeltÇÿ dichiarative, lƒ??articolo 9 del D.L. 119/2018 introduce la dichiarazione integrativa speciale (DIS).
Entrando nel dettaglio, la DIS consente di regolarizzare le infedeltÇÿ dichiarative commesse fino al 31 ottobre 2017:
– presentando una dichiarazione integrativa per gli anni ancora accertabili;
– versando unƒ??imposta sostitutiva, senza lƒ??applicazione di sanzioni, interessi ed altri oneri accessori.
Qualora non vengano eseguiti i versamenti richiesti, le somme non corrisposte vengono iscritte a ruolo, unitamente agli interessi legali e ad una sanzione amministrativa pari al 30%, ridotta della metÇÿ nellƒ??ipotesi in cui il pagamento avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza.
La procedura prevede perÇý dei limiti nel quantum sanabile, nonchǸ in relazione ai soggetti che possono accedervi.
Da un punto di vista soggettivo, ad esempio, le limitazioni potrebbero penalizzare i soggetti che hanno il cosiddetto ƒ??esercizio a cavalloƒ? i quali, a differenza di coloro con esercizio coincidente con lƒ??anno solare (i quali potranno regolarizzare le violazioni commesse fino al 2016), concludono solitamente il proprio esercizio 2016 nel 2017 e, quindi, probabilmente la dichiarazione dei redditi e Irap Çù presentata nel corso del 2018, quindi al di fuori dei termini previsti dalla norma.
Da un punto di vista oggettivo, invece, le limitazioni possono riguardare eventuali irregolaritÇÿ commesse, ad esempio, nella compilazione del quadro RW per lƒ??emersione di attivitÇÿ finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, le quali non rientrano tra violazioni sanabili.
Tali limitazioni, se non modificate in sede di conversione del decreto legge, potrebbero inficiare il successo della procedura, in quanto risultano alquanto stringenti.
Occorre attendere comunque un provvedimento dellƒ??Agenzia delle Entrate recante le modalitÇÿ operative dellƒ??agevolazione, in merito a:
– la presentazione della dichiarazione integrativa speciale;
– il pagamento dei debiti tributari, eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione.
In ogni caso, il comma 6 dellƒ??articolo 9 del D.L. 119/2018 prevede lƒ??applicazione delle disposizioni del comma 640, articolo 1 della Legge 190/2014 (legge di StabilitÇÿ 2015). In particolare, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa:
i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione; i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.